Cassazione Penale, Ordinanza n. 27030/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per plurime ipotesi di furto e di utilizzo abusivo di carte di credito, con riconoscimento della continuazione esterna con fatti già giudicati in precedente procedimento. Il ricorso articolava due censure: con la prima si deduceva l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 336 e 337 c.p.p., assumendo che per i capi 19 e 23 mancasse una valida querela, poiché le denunce delle persone offese non conterrebbero alcuna richiesta di punizione; con la seconda si denunciava violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. per omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendosi che non fossero stati evidenziati elementi sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità, sia per i reati per i quali già nella fase delle indagini non erano emersi gravi indizi, sia per i capi nei quali le persone offese non avevano riconosciuto l'imputato come autore dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, contro una sentenza di patteggiamento, siano deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, e che le doglianze proposte dall'imputato non rientrino tra tali vizi. In particolare, la censura relativa alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata ritenuta non deducibile in cassazione avverso una sentenza ex art. 444 c.p.p. La declaratoria di inammissibilità è stata resa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
indica il patteggiamento come rito definito su accordo delle parti
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
inammissibilità con procedura de plano
consente la declaratoria di inammissibilità senza camera di consiglio nei casi previsti
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
la Corte ribadisce che la sua omessa valutazione non è deducibile quale motivo di ricorso contro il patteggiamento
violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale, ma ritenuto inconferente rispetto ai limiti di impugnazione del patteggiamento
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen.
invocati dal ricorrente sulla questione della querela, ma non scrutinabili perché estranei ai motivi ammessi contro il patteggiamento
motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione dell'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è motivo proponibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento, poiché non rientra nel catalogo dei vizi consentiti.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento introduce questioni estranee ai limiti legali di impugnazione, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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