Cassazione Penale, Ordinanza n. 00766/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo, con l'unico motivo, violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p., per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti. La censura mirava a sostenere che i fatti avrebbero dovuto essere unificati sotto il medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una nuova verifica delle acquisizioni processuali, ma solo il controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, e che la sentenza di merito aveva correttamente escluso la continuazione valorizzando l'estemporaneità della condotta furtiva, incompatibile con una preventiva programmazione di una sequenza ordinata di azioni criminose.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione, perché la motivazione della sentenza impugnata era logicamente coerente e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla continuazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede una preventiva programmazione di una sequenza ordinata di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente; non è configurabile quando la condotta risulti estemporanea e incompatibile con un disegno unitario.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione riguarda il contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, senza consentire un riesame del merito o delle acquisizioni processuali.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando l'apparato argomentativo della decisione sia logicamente incoerente o in contrasto con massime di esperienza o con il contenuto intrinseco del provvedimento, non potendo la Corte di cassazione rivalutare il compendio probatorio.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione presuppone la prova di un disegno criminoso unitario, inteso come previa programmazione di una serie ordinata di reati funzionalmente collegati; tale requisito è incompatibile con condotte estemporanee e non programmate.
- Quando la motivazione del giudice di merito esclude la continuazione sulla base dell'estemporaneità del fatto e della mancanza di una programmazione unitaria, il relativo giudizio di fatto è normalmente insindacabile in cassazione se sorretto da argomentazione logica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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