Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17585/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non specifico e non idoneo a criticare la puntuale motivazione della sentenza di merito sul trattamento sanzionatorio e sull'aumento per continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 337 c.p. e per un altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: secondo il ricorrente, la pena sarebbe stata motivata in modo illegittimo o insufficiente. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è privo di specificità perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva esplicitato i criteri di determinazione della pena base, fissata nel minimo edittale, e dell'aumento per continuazione, giudicato proporzionato alla gravità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata solo per identificare il reato oggetto della condanna impugnata; la decisione non entra nel merito della sua configurabilità.

  • art. 81 c.p.

    richiamato implicitamente dal riferimento all'aumento per continuazione; la Corte considera congruo l'aumento di pena applicato a tale titolo.

  • art. 591 c.p.p.

    la Corte applica il principio di inammissibilità del ricorso privo di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio deve essere dedotto con specificità, confrontandosi puntualmente con gli argomenti esposti dal giudice di merito sulla determinazione della pena.
  • È inammissibile il motivo che si limita ad affermazioni generiche senza contestare i criteri effettivamente utilizzati per fissare la pena base o per applicare aumenti per continuazione.
  • Quando la sentenza di merito espone in modo puntuale il criterio seguito per la determinazione della pena, inclusa la scelta del minimo edittale e la quantificazione dell'aumento per continuazione, il ricorso che non si misuri con tale motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.