Cassazione Penale, Sentenza n. 07086/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila (11/04/2025) con due motivi: (1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (capo AK), sostenendo che la condotta rientrerebbe nel "fatto di lieve entità" e quindi avrebbe dovuto essere applicata la relativa disciplina; (2) omissione dell'assorbimento delle residue condotte di cessione nella fattispecie di detenzione contestata al medesimo capo AK (ossia chiede che la detenzione venga assorbita nella cessione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi formali: il ricorso non rispetta l'onere di specificità del petitum ex art. 581 c.p.p., chiedendo rimedi non contemplati nel giudizio di legittimità (espressamente richiede riforme ed epiloghi decisori estranei al catalogo delle pronunce di cassazione) e riproducendo pedissequamente le conclusioni dell'appello senza confrontarsi con la decisione impugnata. Motivi di merito: (1) sul punto relativo all'art. 73, comma 5, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito: la consistente quantità di eroina sequestrata (429,04 g, pur se provata da narcotest), l'esistenza di numerose cessioni e la disponibilità dell'immobile adibito alla detenzione (con il sequestro di somme) escludono la configurabilità del "fatto di lieve entità"; inoltre l'onere di allegare elementi attenuanti spettava al ricorrente e non è stato adempiuto. (2) sul punto dell'assorbimento, la Corte ha ricordato che l'assorbimento della detenzione nella cessione è possibile solo se sussistono congiuntamente identità della sostanza e contestualità delle azioni: quando le azioni sono distinte ontologicamente, cronologicamente e funzionalmente costituiscono reati distinti; nel caso in esame la contestualità mancava e la precedente cessione rendeva impossibile che la sostanza detenuta fosse la stessa. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
"enunciazione specifica"; "delle richieste"
Il ricorso per cassazione deve indicare il petitum in modo specifico; è inammissibile il ricorso che formula richieste estranee al catalogo delle pronunce di legittimità o che non specifica in modo autonomo le richieste rispetto ai motivi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie del "fatto di lieve entità" si applica solo in presenza di minima offensività verificata attraverso indicatori multipli (qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione); basta il vaglio negativo di uno solo di tali parametri per escluderne l'applicazione.
art. 80 Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990)
Le aggravanti indicate dall'art. 80 contribuiscono alla determinazione della maggiore gravità del fatto e devono essere valutate nella qualificazione della condotta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento e, salvo elementi a favore della buona fede, l'obbligo del versamento della somma previsto dalla norma.
Massime di principio
- In Cassazione è imprescindibile indicare con precisione il petitum; richieste generiche o richieste di provvedimenti non previsti nel giudizio di legittimità rendono il ricorso inammissibile.
- La qualificazione del "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva: qualità/quantità della sostanza e parametri quali mezzi, modalità e circostanze. Basta il riscontro negativo di uno dei parametri per escludere la lieve entità.
- L'onere di allegare e dimostrare elementi che attenuino il disvalore penale (per ottenere la configurazione del fatto di lieve entità) grava sull'imputato; la pubblica accusa non è tenuta a provare un fatto negativo.
- L'assorbimento della detenzione nella cessione (e non viceversa) è possibile solo con identità della sostanza e contestualità delle azioni; azioni distinte cronologicamente o funzionalmente costituiscono reati distinti e non si assorbono.
- Riprodurre le conclusioni di un grado di giudizio senza confrontarsi con i motivi della decisione impugnata espone il ricorso a censure per carenza di specificità e continenza tra motivi, argomentazioni e conclusioni.
Testo integrale
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