Sentenza n. 555/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione di attività di ristorazione, B&B, esercizio di vicinato e commercio all'ingrosso per irregolarità nel pagamento di tributi comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento comunale adottato in attuazione dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, la sospensione di quattro attività esercitate presso distinte unità locali. La ricorrente ha dedotto: 1) eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità, poiché la precedente diffida del 4 agosto 2025 riguardava esclusivamente la posizione tributaria relativa all'attività di commercio all'ingrosso, mentre l'ordinanza aveva esteso la sospensione anche alla ristorazione, al B&B e all'esercizio di vicinato; 2) violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e omessa comunicazione di avvio del procedimento e instaurazione del contraddittorio preventivo, non essendo la diffida idonea a consentire una partecipazione effettiva, anche per la mancata indicazione della natura e dell'importo dei tributi; 3) violazione dell'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, travisamento, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che la sospensione avrebbe richiesto violazioni tributarie definitivamente accertate e che il potere comunale non avrebbe potuto essere esercitato in qualsiasi momento, ma soltanto nelle fasi del rilascio, del rinnovo o della verifica conseguente alla presentazione di una SCIA. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del regolamento comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che le censure procedimentali potevano essere esaminate indipendentemente dall'impugnazione del regolamento. Ha accolto congiuntamente i primi e i terzi motivi limitatamente alla sospensione delle attività di ristorazione, B&B ed esercizio di vicinato: la diffida del 4 agosto 2025 riguardava esclusivamente l'attività di commercio all'ingrosso, collegata alla SCIA presentata il 10 luglio 2025 e ai successivi controlli comunali; le altre tre attività erano quindi estranee alla diffida e non potevano essere incluse nell'ordinanza sulla base di quella specifica contestazione. Ha invece ritenuto legittima la sospensione dell'attività di commercio all'ingrosso, poiché inserita nella verifica conseguente alla presentazione della relativa SCIA e sorretta dall'accertamento di debiti tributari, tra cui TARI non pagate per gli anni 2019-2024, per complessivi euro 12.627, oltre a un ulteriore avviso TARI di euro 2.719. In assenza di impugnazione degli atti di accertamento, tali debiti sono stati ritenuti definitivamente accertati. Il secondo motivo è stato respinto: l'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non si applica, poiché la sospensione non deriva da un procedimento a iniziativa di parte e la SCIA non rende tale il procedimento autonomo di verifica; inoltre, trattandosi di attività vincolata, l'omessa comunicazione di avvio non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, con conseguente applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990. Il ricorso è stato dunque accolto parzialmente, con annullamento dell'ordinanza relativamente a tre attività e rigetto per la sospensione del commercio all'ingrosso. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico del Comune, liquidati in euro 1.200, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 15-ter d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019
gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti
La verifica della regolarità tributaria deve riguardare violazioni definitivamente accertate e non può essere effettuata in qualsiasi momento. Il potere è esercitabile nei momenti del rilascio o rinnovo del titolo e, per le SCIA, nell'ambito dei controlli conseguenti alla segnalazione, ai fini della permanenza in esercizio.
È richiamato con riferimento ai poteri dell'amministrazione di consentire o inibire la permanenza dell'attività esercitata mediante SCIA all'esito dei controlli.
Non si applica al procedimento di sospensione avviato d'ufficio e non a iniziativa di parte; la presentazione della SCIA non trasforma il successivo procedimento autonomo di verifica in un procedimento a iniziativa di parte.
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità dell'atto vincolato quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione
Il regolamento disciplina la sospensione e la successiva eventuale revoca dei titoli o delle SCIA in caso di morosità tributaria, previo avvio del procedimento e assegnazione di un termine per la regolarizzazione.
art. 4, comma 1, del Regolamento comunale adottato in attuazione dell'art. 15-ter d.l. n. 34/2019
Impone al SUAP di verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali al momento del rilascio, rinnovo o ricezione delle SCIA; la sospensione dell'attività di commercio all'ingrosso è stata ritenuta riconducibile a tale verifica.
Massime di principio
- L'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 consente agli enti locali di subordinare il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio dei titoli abilitativi commerciali alla regolarità dei tributi locali soltanto con riferimento a violazioni tributarie definitivamente accertate.
- Il potere di sospendere un'attività commerciale per irregolarità tributaria non può essere esercitato indistintamente in qualsiasi momento, ma deve essere collegato al rilascio o al rinnovo del titolo oppure, nel caso di SCIA, ai controlli amministrativi conseguenti alla presentazione della segnalazione.
- Quando una diffida tributaria riguarda una specifica attività commerciale e una specifica posizione debitoria, il successivo provvedimento di sospensione non può estendersi ad attività diverse e autonome non comprese nella diffida.
- La presentazione di una SCIA non rende a iniziativa di parte il distinto procedimento d'ufficio diretto a verificare la regolarità tributaria e a disporre la sospensione dell'attività.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità di un provvedimento vincolato quando risulti che la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso dell'atto.
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