Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21606/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tecnoservizi aveva chiesto l'ammissione chirografaria di un credito nello stato passivo relativo a beni sequestrati nel procedimento penale contro i soci della Siderurgica Tiburtina s.r.l.; la domanda fu ritenuta tardiva dal giudice delegato e il credito non fu inserito nello stato passivo dichiarato esecutivo il 2/05/2022. Tecnoservizi propose opposizione ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, poi respinta dal Tribunale di Tivoli. In cassazione la società deduce l'incompetenza funzionale del Tribunale di Tivoli, sostenendo che, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, l'opposizione dovesse essere decisa "dal tribunale che ha applicato la misura di prevenzione" (ossia il Tribunale di Roma/G.i.p. che aveva disposto il sequestro), e non dal Tribunale di Tivoli che ha poi pronunciato la confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la disciplina del d.lgs. n. 159/2011 relativa alla formazione dello stato passivo e all'opposizione va applicata anche in sede penale quando le disposizioni (in particolare l'art. 104-bis disp. att. c.p.p.) rinviano alla fonte speciale. Tuttavia, la competenza a decidere sull'opposizione spetta al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca (ossia il giudice che ha celebrato il dibattimento e pronunciato la confisca), e non al solo tribunale che ha applicato la misura cautelare/sequestro. Nel caso concreto la confisca è stata decisa dal Tribunale di Tivoli, che è quindi il giudice funzionalmente competente a definire l'opposizione; conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    La norma attribuisce, in linea generale, la competenza a conoscere dell'opposizione del creditore escluso al "tribunale che ha applicato la misura di prevenzione"; la Corte interpreta tale disposizione nel contesto penale adeguandola al criterio del giudice che ha disposto la confisca quando l'opposizione si inserisce nel procedimento di accertamento penale

  • disp. att. cod. proc. pen. (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

    art. 104-bis, comma 1 e comma 1-bis

    Prevede la nomina dell'amministratore giudiziario e rinvia all'applicazione delle regole del d.lgs. n. 159/2011 per la verifica dei crediti anteriori al sequestro; la Corte afferma che il rimando implica l'applicazione, anche in sede penale, della disciplina del d.lgs. 159/2011 sulla formazione dello stato passivo

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Regolano le operazioni di verifica dei crediti anteriori al sequestro; la Corte richiama queste disposizioni in relazione al procedimento di formazione dello stato passivo svolto dopo la condanna e la confisca

  • codice di procedura penale

    Consente alla Corte di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali; la Corte lo applica per infliggere le spese a Tecnoservizi

Massime di principio

  • Quando la formazione dello stato passivo avviene in un procedimento penale in cui è intervenuta successivamente una sentenza di confisca, l'opposizione dell'escluso deve essere decisa dal giudice che ha pronunciato la confisca (tribunale che ha celebrato il dibattimento), non necessariamente dal giudice che aveva disposto il sequestro cautelare.
  • La competenza prevista dall'art. 59 d.lgs. n. 159/2011 va adattata al contesto del procedimento penale: il criterio funzionale mira a garantire una rivalutazione piena e autonoma delle ragioni del creditore dinanzi a un giudice che abbia già conosciuto della confisca e delle sue condizioni di applicabilità.
  • La distinzione tra provvedimenti cautelari (sequestro) e provvedimenti definitivi (confisca) è rilevante: il procedimento di verifica dei crediti non ha natura cautelare e richiede la tutela da parte di un organo esercitante giurisdizione piena in materia di confisca.
  • In situazioni di concentrazione territoriale delle indagini (sequestro disposto da G.i.p. di un distretto diverso da quello del dibattimento), prevale comunque la competenza del giudice che ha effettuato la confisca nel procedimento principale, vale a dire il tribunale che ha celebrato il dibattimento.
  • Per evitare l'inammissibilità o il rigetto per tardività, i creditori devono porre tempestivamente la loro domanda di ammissione allo stato passivo davanti al giudice delegato e, in caso di esclusione, utilizzare la procedura di opposizione prevista dal d.lgs. n. 159/2011 indicando correttamente il giudice territorialmente e funzionalmente competente (di regola, il giudice della confisca).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.