Cassazione Penale, Sentenza n. 21166/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), estorsione (art. 610 c.p.) e altro (art. 353 c.p.). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge (artt. 192, 273 e 309 c.p.p.), lamentando che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la memoria difensiva, avrebbe motivato per "relationem" e non avrebbe confutato le argomentazioni difensive. Contestava il valore probatorio delle intercettazioni e la loro discordanza con le sommarie informazioni rese dall'avv. Mesoraca; affermava l'assenza di riscontri oggettivi e di identificazione personale, la mancata disponibilità di un'autovettura indicata e l'assenza di contributo causale del ricorrente all'associazione. Ha inoltre prodotto motivi nuovi basati su una successiva ordinanza cautelare (presunta ordinanza del 25/02/2026) che, secondo il ricorrente, avvalorerebbe una diversa compagine locale e la mancata connessione tra Anania e i vertici contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse dato atto della memoria difensiva e avesse adeguatamente confutato le principali censure, che le questioni sollevate erano in larga parte ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che non sussisteva alcuna illogicità evidente nella motivazione. La Corte ha confermato che i giudici di merito possono valutare globalmente le prove (intercettazioni, sommarie informazioni e dichiarazioni di collaboratore) e che la Cassazione non può riesaminare gli elementi fattuali o rivalutare l'intensità degli indizi. Ha inoltre escluso la rilevanza decisiva dei "motivi nuovi" prodotti in cassazione, richiamando i limiti alla produzione documentale in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di associazione mafiosa è stato valutato dal Tribunale in base alla continuità storica della condotta dell'indagato e ai rapporti con il sodalizio; la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione di merito che ha ricollegato le condotte attuali alla precedente condanna.
Le condotte intimidatorie e ostative alla vendita immobiliare sono state considerate alla stregua di elementi costitutivi del reato di estorsione/induzione per finalità di controllo territoriale, e il Tribunale ha ritenuto sufficiente la valutazione combinata di intercettazioni e dichiarazioni testimoniali.
Il capo contestato (capo 24-bis) è stato valutato insieme agli altri fatti come episodio funzionale al mantenimento del controllo del territorio da parte del sodalizio; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi.
Richiamato dal ricorrente tra le presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omissione di esame rilevante e che il Tribunale abbia dato atto della memoria difensiva, rispondendo alle principali censure.
Invocato dal ricorrente come presunta violazione; la Corte non ha riconosciuto un vizio applicativo, ritenendo la valutazione delle prove questione di merito non sindacabile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale è stata logica e adeguata e che non sussiste il vizio denunciato.
Norma richiamata rispetto ai motivi di impugnazione; la Corte ha qualificato le censure come questioni di merito non rilevanti ai fini di legittimità e dunque indescrivibili ai sensi di quest'articolo.
Applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria; la Corte dispone gli adempimenti consequenziali al provvedimento di rigetto.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, nel giudizio cautelare, è limitata al controllo di legittimità: non può riesaminare i fatti né rivalutare il peso degli indizi; può censurare solo illogicità evidenti o violazioni di diritto.
- Il giudice del merito non è tenuto a confutare punto per punto ogni argomentazione difensiva; è sufficiente che dia atto della memoria difensiva e risponda, anche globalmente, alle censure principali spiegando le ragioni del convincimento.
- Intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni di collaboratori possono essere valutate congiuntamente: la loro combinazione può legittimare la misura cautelare anche se singolarmente non tutte le fonti appaiono complete o perfettamente coerenti.
- La mancata identificazione fisica immediata o l'assenza di proprietà formale di un mezzo (es. vettura) non escludono la responsabilità se esistono elementi che consentono di ritenere la disponibilità o la partecipazione dell'indagato.
- Una precedente condanna e comportamenti successivi, anche in breve arco temporale, possono essere utilizzati per dimostrare la persistenza del vincolo associativo e l'influenza sul territorio.
- I "motivi nuovi" prodotti in Cassazione sono ammessi con limiti: i documenti vanno prodotti solo se non esibibili nei precedenti gradi e non travalicano il divieto di introdurre nuova prova che richieda rivalutazione di merito.
- Le misure di prevenzione e le misure cautelari personali si fondano su presupposti diversi: l'esito in un ambito (prevenzione) non annulla automaticamente la possibilità di adottare una misura cautelare penale, che ha finalità e criteri propri.
- Le censure che chiedono una diversa valutazione del "peso" degli elementi indiziari sono, di regola, inammissibili in cassazione se si limitano a proporre una rivalutazione alternativa delle prove.
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