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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21166/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), estorsione (art. 610 c.p.) e altro (art. 353 c.p.). Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge (artt. 192, 273 e 309 c.p.p.), lamentando che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la memoria difensiva, avrebbe motivato per "relationem" e non avrebbe confutato le argomentazioni difensive. Contestava il valore probatorio delle intercettazioni e la loro discordanza con le sommarie informazioni rese dall'avv. Mesoraca; affermava l'assenza di riscontri oggettivi e di identificazione personale, la mancata disponibilità di un'autovettura indicata e l'assenza di contributo causale del ricorrente all'associazione. Ha inoltre prodotto motivi nuovi basati su una successiva ordinanza cautelare (presunta ordinanza del 25/02/2026) che, secondo il ricorrente, avvalorerebbe una diversa compagine locale e la mancata connessione tra Anania e i vertici contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse dato atto della memoria difensiva e avesse adeguatamente confutato le principali censure, che le questioni sollevate erano in larga parte ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che non sussisteva alcuna illogicità evidente nella motivazione. La Corte ha confermato che i giudici di merito possono valutare globalmente le prove (intercettazioni, sommarie informazioni e dichiarazioni di collaboratore) e che la Cassazione non può riesaminare gli elementi fattuali o rivalutare l'intensità degli indizi. Ha inoltre escluso la rilevanza decisiva dei "motivi nuovi" prodotti in cassazione, richiamando i limiti alla produzione documentale in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione mafiosa è stato valutato dal Tribunale in base alla continuità storica della condotta dell'indagato e ai rapporti con il sodalizio; la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione di merito che ha ricollegato le condotte attuali alla precedente condanna.

  • art. 610 cod. pen.

    Le condotte intimidatorie e ostative alla vendita immobiliare sono state considerate alla stregua di elementi costitutivi del reato di estorsione/induzione per finalità di controllo territoriale, e il Tribunale ha ritenuto sufficiente la valutazione combinata di intercettazioni e dichiarazioni testimoniali.

  • art. 353 cod. pen.

    Il capo contestato (capo 24-bis) è stato valutato insieme agli altri fatti come episodio funzionale al mantenimento del controllo del territorio da parte del sodalizio; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la sussistenza degli elementi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omissione di esame rilevante e che il Tribunale abbia dato atto della memoria difensiva, rispondendo alle principali censure.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente come presunta violazione; la Corte non ha riconosciuto un vizio applicativo, ritenendo la valutazione delle prove questione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale è stata logica e adeguata e che non sussiste il vizio denunciato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto ai motivi di impugnazione; la Corte ha qualificato le censure come questioni di merito non rilevanti ai fini di legittimità e dunque indescrivibili ai sensi di quest'articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla cancelleria; la Corte dispone gli adempimenti consequenziali al provvedimento di rigetto.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, nel giudizio cautelare, è limitata al controllo di legittimità: non può riesaminare i fatti né rivalutare il peso degli indizi; può censurare solo illogicità evidenti o violazioni di diritto.
  • Il giudice del merito non è tenuto a confutare punto per punto ogni argomentazione difensiva; è sufficiente che dia atto della memoria difensiva e risponda, anche globalmente, alle censure principali spiegando le ragioni del convincimento.
  • Intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni di collaboratori possono essere valutate congiuntamente: la loro combinazione può legittimare la misura cautelare anche se singolarmente non tutte le fonti appaiono complete o perfettamente coerenti.
  • La mancata identificazione fisica immediata o l'assenza di proprietà formale di un mezzo (es. vettura) non escludono la responsabilità se esistono elementi che consentono di ritenere la disponibilità o la partecipazione dell'indagato.
  • Una precedente condanna e comportamenti successivi, anche in breve arco temporale, possono essere utilizzati per dimostrare la persistenza del vincolo associativo e l'influenza sul territorio.
  • I "motivi nuovi" prodotti in Cassazione sono ammessi con limiti: i documenti vanno prodotti solo se non esibibili nei precedenti gradi e non travalicano il divieto di introdurre nuova prova che richieda rivalutazione di merito.
  • Le misure di prevenzione e le misure cautelari personali si fondano su presupposti diversi: l'esito in un ambito (prevenzione) non annulla automaticamente la possibilità di adottare una misura cautelare penale, che ha finalità e criteri propri.
  • Le censure che chiedono una diversa valutazione del "peso" degli elementi indiziari sono, di regola, inammissibili in cassazione se si limitano a proporre una rivalutazione alternativa delle prove.

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