Cassazione Penale, Ordinanza n. 09033/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza mirava a censurare il diniego delle attenuanti, ma la Corte ha rilevato che il motivo non è deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati ed è comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione del giudice di merito risultava priva di evidenti illogicità e aveva valorizzato elementi decisivi, in particolare il grave danno patrimoniale e fisico arrecato alla persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono con precisione il reato contestato né il contenuto completo della decisione di merito, ma solo che il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato dal grave danno patrimoniale e fisico alla persona offesa.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; il giudice di merito non deve esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti, ma può fondare la decisione sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli aspetti ritenuti decisivi o comunque significativi ai fini del giudizio.
- In sede di legittimità, la censura contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Una motivazione immune da evidenti illogicità, fondata su elementi come la gravità del danno cagionato alla persona offesa, è idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →