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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12699/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di confisca di prevenzione confermato dalla Corte di appello di Salerno per presunta pericolosità generica (ex art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011) basata su provvedimenti di sequestro, informative della Guardia di Finanza e su una sentenza di estinzione per prescrizione. Le doglianze principali sono: assenza di un accertamento penale in contraddittorio dei fatti tributari posti a fondamento della pericolosità; illegittima valorizzazione di atti d'indagine unilaterali e di decreti di sequestro non chiariti né documentati; impropria utilizzazione della sentenza di prescrizione senza un precedente accertamento di responsabilità; mancata verifica della qualifica (es. amministratore di fatto) e insufficiente motivazione circa la sproporzione tra beni confiscati e attività contestata; eccezione (dalla ricorrente Liccardi) sulla competenza territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha dichiarato inammissibile il motivo pregiudiziale sulla competenza territoriale proposto da Liccardi (per mancata specificità in appello), ma ha invece accolto gli altri motivi principali: ha ritenuto errata e insufficiente la motivazione della Corte di appello che aveva fondato la pericolosità generica su provvedimenti di sequestro, informative e su una sentenza di prescrizione senza fornire puntuale e rigorosa ricostruzione dei fatti, degli elementi probatori, degli esiti procedimentali e dei nessi causal-probatori tra reati contestati e beni. Ne consegue l'annullamento del decreto impugnato e la remissione alla Corte di appello di Salerno affinché applichi i principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Cassazione e chiarisca se e in che termini sia possibile adottare misure di prevenzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), art. 1, lett. a) e b)

    Definisce le fattispecie di pericolosità; la Corte ricorda che occorre attività 'delittuosa' (non mero illecito amministrativo) e che 'abitualmente' richiede pluralità di condotte e significatività temporale

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, numeri 1) e 2)

    Norma storica sulle misure di prevenzione cui si rinvia per la nozione di pericolosità generica; la giurisprudenza attuale la interpreta unitamente al d.lgs. 159/2011

  • Sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019

    Stabilisce che per usare una sentenza di estinzione per prescrizione a fondamento della prevenzione occorre che quella sentenza contenga un accertamento motivato della sussistenza del fatto e della sua attribuzione al soggetto; precisa il significato di "delittuoso" e "abitualmente" e i limiti di utilizzo degli esiti penali

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4 e art. 28, comma 1, lett. b)

    art. 4; art. 28, comma 1, lett. b)

    Art. 4 e art. 28 contengono disposizioni sul procedimento e sui limiti di utilizzazione di accertamenti penali: la cassazione ricorda che un proscioglimento nel merito impedisce l'uso del fatto a fondamento della misura salvo eccezioni; la distinzione tra indizi e esigenze probatorie è più rigorosa per la pericolosità generica

  • Codice di procedura penale, art. 27

    Riferito dalla parte ricorrente in ordine alla mancata conferma di misure cautelari e al trasferimento di competenza; la Corte segnala che va chiarito se provvedimenti cautelari provenienti da altri procedimenti siano stati confermati

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 41-42

    Richiamati in relazione alla tutela della proprietà e al principio di proporzionalità: la confisca di prevenzione deve rispettare i diritti costituzionali e il principio di proporzionalità

Massime di principio

  • La pericolosità generica richiede la prova di attività 'delittuose' e 'abituali': non basta il mero status di evasore o indizi generici
  • Una sentenza di estinzione per prescrizione può essere valorizzata nel giudizio di prevenzione solo se nella motivazione contiene un accertamento concreto della sussistenza del fatto e della sua attribuzione al soggetto
  • Il giudice della prevenzione può ricostruire i fatti in via autonoma ma non può basarsi su meri sospetti, su informazioni di banche dati non aggiornate o su atti unilaterali non documentati: occorre una motivazione rigorosa e puntuale degli elementi probatori
  • I decreti di sequestro e le informative devono essere esplicitati e allegati nella motivazione: va chiarito contenuto, esiti, eventuali impugnazioni e conferme, e i nessi con i proposti
  • Quando il procedimento penale non si conclude con una condanna, il giudice della prevenzione deve 'provare tutto' con maggior rigore e spiegare perché la confisca è proporzionata e giustificata
  • Sull'incidenza della competenza territoriale, la censura è rilevabile se specificamente dedotta e motivata in appello; in ogni caso la prevalente valutazione è quella del luogo dove si è manifestata la pericolosità, ma tale questione va sollevata tempestivamente e valutata con prove

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