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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23752/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per lavori di ristrutturazione straordinaria di un immobile per un corrispettivo pattuito di euro 80.000, con termine di ultimazione al 30 giugno 2004. La committente deduceva di avere pagato integralmente il prezzo e anche un’ulteriore somma di euro 35.000, ma che, a distanza di anni, l’appaltatore aveva eseguito solo una parte delle opere e aveva abbandonato il cantiere, costringendola a fare completare i lavori da altra impresa; chiedeva quindi la declaratoria di inadempimento e il risarcimento dei danni, anche in relazione alla penale contrattuale per ritardo. L’appaltatore resisteva sostenendo di avere eseguito opere ulteriori rispetto a quelle pattuite e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di tali maggiori lavori. In primo grado veniva accertato l’inadempimento dell’appaltatore e liquidato un risarcimento in favore della committente; in appello, invece, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, veniva ritenuto provato che dopo il contratto erano state concordate variazioni e opere ulteriori di rilevante consistenza economica, con conseguente diritto dell’appaltatore al relativo corrispettivo; la Corte territoriale imputava all’appaltatore un ritardo nella consegna, ma anche alla committente il mancato pagamento delle maggiori opere, escludendo una pronuncia sulla colpa prevalente e compensando i rispettivi importi. La ricorrente principale in Cassazione censurava soprattutto: la prova delle varianti per facta concludentia e tramite presunzioni ritenute prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; l’omesso esame della clausola contrattuale che imponeva la forma scritta per modifiche superiori a un decimo del prezzo; la violazione dell’art. 1659 c.c. sull’autorizzazione scritta delle variazioni; la violazione della buona fede per avere l’appaltatore richiesto i maggiori pagamenti solo dopo l’abbandono del cantiere; e il mancato riconoscimento dei maggiori esborsi sostenuti per completare i lavori. Il ricorso incidentale dell’appaltatore contestava invece la quantificazione delle opere extra, ritenendola inferiore al reale e sostenendo che la Corte d’appello non avesse valutato adeguatamente documenti e consulenza di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso principale perché la Corte d’appello si è attenuta al principio secondo cui, quando le opere eseguite importino modifiche notevoli alla natura o alla consistenza dell’opera rispetto al progetto originario, non opera il mero ius variandi dell’art. 1661 c.c., ma una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale; l’accertamento della sussistenza e della rilevanza di tali varianti è rimesso al giudice di merito e, nel caso concreto, è stato compiuto sulla base della consulenza tecnica d’ufficio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché le affermazioni sulla pretesa finalità ritorsiva o estorsiva della richiesta di pagamento non avevano specifica rilevanza giuridica nel giudizio. Il quinto motivo è stato respinto perché la Corte territoriale, avendo ricostruito il rapporto come regolato da una nuova pattuizione sulle opere ulteriori, ha escluso i danni risarcibili in ragione della reciproca inadempienza: da un lato il ritardo dell’appaltatore, dall’altro il mancato pagamento dei maggiori lavori da parte della committente. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale perché generico e comunque smentito dalla stessa ricostruzione della Corte d’appello, che aveva già ritenuto eseguite opere di gran lunga maggiori rispetto a quelle inizialmente appaltate. Spese compensate per reciproca soccombenza; disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova sulle varianti, ma la Corte non ravvisa violazione perché l’accertamento delle modifiche contrattuali è stato compiuto dal giudice di merito sulla base del materiale probatorio acquisito.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente valorizzato elementi presuntivi e consulenza tecnica, con valutazione non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 1667 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la fattispecie concreta è stata ricondotta non alla disciplina dei vizi o delle contestazioni sull'opera, bensì alla regolazione delle variazioni convenute nel corso dell'esecuzione.

  • art. 1372 c.c.

    La censura relativa alla clausola contrattuale che richiedeva la forma scritta per le modifiche viene respinta perché la Corte d'appello ha accertato una nuova regolamentazione consensuale del rapporto, idonea a sostituire quella originaria.

  • art. 1659 c.c.

    La Corte ribadisce che la norma sulle variazioni dell'opera non è decisiva quando le opere eseguite comportino modificazioni notevoli e si configuri, in fatto, una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale; l’autorizzazione alle varianti è accertamento di merito.

  • art. 1375 c.c.

    La doglianza sulla violazione della buona fede è dichiarata inammissibile perché formulata in termini generici e priva di concreta rilevanza giuridica rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione tra crediti e debiti delle parti; la Corte conferma la ricostruzione della Corte d’appello che ha posto a confronto il credito dell’appaltatore per le opere ulteriori e le ragioni della committente, senza riconoscere ulteriori danni risarcibili.

  • art. 1661 c.c.

    La Corte afferma che lo ius variandi non è il paradigma applicabile quando le opere eseguite importino notevoli modificazioni rispetto al progetto originario: in tal caso rileva piuttosto la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, quando l’esecuzione dell’opera comporti modifiche notevoli rispetto al progetto originario per natura, quantità o consistenza economica, non si applica automaticamente la disciplina dello ius variandi, ma può configurarsi una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale originario.
  • L’accertamento dell’esistenza, dell’ampiezza e della rilevanza economica delle varianti in corso d’opera è tipicamente riservato al giudice di merito e, se sorretto da adeguata consulenza tecnica e motivazione, non è sindacabile in cassazione come riesame del fatto.
  • La deduzione di una violazione delle regole sulle presunzioni o sull’onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia motivatamente fondato il proprio convincimento su elementi gravi, precisi e concordanti.
  • La clausola contrattuale che preveda la forma scritta per le modifiche non impedisce, di per sé, il riconoscimento di una nuova pattuizione tacita o per facta concludentia, se il giudice di merito accerta che le parti abbiano effettivamente rinegoziato il contenuto del rapporto con comportamento concludente.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e riferite a puntuali errori di diritto o a fatti decisivi omessi; doglianze generiche sulla condotta della controparte o sulla maggiore o minore attendibilità di una consulenza di parte sono inammissibili.
  • Quando entrambe le parti risultino inadempienti rispetto al nuovo assetto contrattuale accertato, il giudice può escludere un maggior risarcimento se gli inadempimenti reciproci impediscono di attribuire con certezza la prevalenza della colpa e i relativi effetti risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

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