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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2389/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti (hashish ed ecstasy) per i seguenti profili: 1) vizio nella qualificazione giuridica del fatto e mancata valutazione causalmente rilevante della condotta dell'imputato in concorso; 2) travisamento della prova dichiarativa di un teste che non avrebbe attestato con certezza la detenzione per intero dello stupefacente sull'imputato; 3) errata esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. (partecipazione di minima importanza) e della natura di minima importanza della condotta concorsuale; 4) mancata riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per l'utilizzo di motivi non consentiti in sede di legittimità (tentativo di revisione di valutazioni di merito). La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte d'appello che ha fondato la responsabilità su diversi elementi: possesso personale dell'intero quantitativo di stupefacente sequestrato, materiali per il consumo, documentazione contabile collegata a cessione di droga per circa 15.000 euro, disponibilità dell'abitazione dove è stato rinvenuto lo stupefacente, tentativo di occultamento su avviso dei correi, e modalità di confezionamento (involucri, uno aperto). Per tali ragioni sono state rigettate anche le richieste di attenuante di partecipazione minima e la riqualificazione ex art.73 comma 5 DPR 309/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00. La richiesta di liquidazione dei compensi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è rimessa al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato il concorso di persone nell'azione delittuosa; la Cassazione ha però ritenuto corretta la valutazione della Corte distrettuale circa il contributo causale dell'imputato.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme relative alla disciplina penale degli stupefacenti, usate per inquadrare la detenzione e la cessione di ingente quantitativo di droga; la Corte ha confermato la qualificazione più grave data la quantità e le modalità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede ipotesi di lieve entità o attenuazione della fattispecie: la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'applicabilità per la rilevanza del quantitativo, la qualità della sostanza e le modalità dell'azione.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per partecipazione di minima importanza nel concorso di persone: esclusa perché l'imputato aveva il possesso diretto dello stupefacente, la disponibilità dell'abitazione e tentò di occultarlo.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede i fatti quando la motivazione di merito è logica, coerente e adeguatamente argomentata: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle prove senza dimostrare vizi logici sono inammissibili.
  • Il possesso personale e simultaneo di un rilevante quantitativo di stupefacente, unitamente a documentazione contabile e materiali per il consumo, costituisce elemento forte per la qualificazione come attività di cessione/traffico.
  • La disponibilità esclusiva dell'abitazione in cui è custodita la droga e il tentativo di occultamento al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine aggravano la posizione dell'imputato e ostano al riconoscimento dell'attenuante di minima importanza.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. è necessario provare concretamente la marginalità del contributo causale; mere deduzioni alternative non sono sufficienti.
  • La riqualificazione della fattispecie in termini più favorevoli (es. applicazione del comma 5 dell'art. 73) richiede elementi ostativi concreti rispetto alla gravità, quantità e modalità di detenzione/cessione: l'esistenza di più involucri, confezionamento e cifre/nominativi nella documentazione sono contrari a tale riqualificazione.
  • Le istanze relative alla liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato vengono decise dal giudice che ha emesso il provvedimento di merito; la Corte di cassazione non è il competente per la liquidazione dei compensi di grado di legittimità.

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