Cassazione Civile, Ordinanza n. 22039/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società editrice ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento dei contributi pubblici per l'editoria previsti dalla L. n. 250/1990 per il periodo 10 settembre-31 dicembre 2007, sostenendo di avere i requisiti richiesti dalla disciplina sopravvenuta della L. n. 266/2005: in particolare, di essersi trasformata in cooperativa di giornalisti il 29 dicembre 2005, di avere acquistato la proprietà della testata e di pubblicare il quotidiano da tempo anteriore. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 457-460, L. n. 266/2005, anche in relazione all'art. 2, comma 61, L. n. 191/2009, sostenendo che il requisito temporale andasse riferito alla durata dell'impresa editrice a prescindere dal mutamento della forma giuridica e che le norme interpretative successive imponevano di considerare posseduti i requisiti anche in caso di trasformazione societaria. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse escluso i requisiti senza specificare quali mancassero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte territoriale aveva correttamente individuato il requisito mancante, ossia l'edizione della testata da almeno tre anni alla data rilevante, e aveva motivato in modo sufficiente; sul piano sostanziale, ha interpretato la disciplina dei contributi per l'editoria nel senso che, per fruire dei contributi 2006-2007, l'impresa doveva essere una cooperativa di giornalisti da almeno cinque anni, proprietaria della testata e editrice da almeno cinque anni, salvo il regime transitorio riservato alle imprese che avevano già maturato il diritto entro il 31 dicembre 2005. Poiché la ricorrente era stata trasformata in cooperativa solo il 29 dicembre 2005 e non aveva maturato alla data del 31 dicembre 2005 il requisito dell'edizione triennale della testata, non poteva avvalersi del regime transitorio né delle norme interpretative invocate. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 457-460, L. 28 dicembre 2005, n. 266
ha introdotto requisiti più restrittivi per l'accesso ai contributi pubblici per l'editoria; i requisiti temporali e soggettivi devono essere rispettati dalla cooperativa editrice, salvo il regime transitorio per chi avesse già maturato il diritto entro il 31 dicembre 2005
art. 3, comma 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 250
si applica solo alle imprese editrici che abbiano già maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005; non consente di cumulare periodi svolti in forme societarie diverse
art. 3, comma 2, lett. a) e b), L. 7 agosto 1990, n. 250
richiede, nella versione applicabile, la costituzione in forma di cooperativa di giornalisti e l'edizione della testata per il periodo minimo previsto
art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62
ha modificato la disciplina dei contributi, prevedendo requisiti temporali di tre anni per le cooperative giornalistiche e per le imprese con partecipazione maggioritaria di cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro
art. 2, comma 130, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. in L. 24 novembre 2006, n. 286
interpretazione autentica riferita alla composizione della compagine cooperativa, non estensibile al mutamento del tipo sociale
art. 2, comma 61, L. 23 dicembre 2009, n. 191
norma interpretativa che chiarisce l'ambito del comma 460, riferendolo alle imprese e testate in possesso dei requisiti anche se mutate nella forma giuridica, ma senza incidere sul comma 459
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; nel caso concreto la sentenza d'appello era motivata in modo comprensibile
il principio di non contestazione non opera nella fase di sussunzione dei fatti nella fattispecie legale
Massime di principio
- In materia di contributi pubblici per l'editoria, i requisiti soggettivi, oggettivi e temporali devono essere verificati alla data rilevante dalla legge; il mutamento della forma giuridica non consente di sommare periodi di attività svolti sotto tipi sociali diversi se la disciplina transitoria collega il beneficio al previo maturarsi del diritto.
- Le norme interpretative sopravvenute vanno lette in modo strettamente conforme al loro oggetto: se riguardano un requisito specifico, non possono essere estese analogicamente ad altri profili disciplinati separatamente dalla legge, come il mutamento del tipo sociale rispetto alla composizione della compagine.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo o esso sia incomprensibile; non ricorre quando il giudice di merito individui il requisito mancante e applichi la disciplina alla fattispecie concreta.
- Il principio di non contestazione non opera rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti ai fini della sussunzione nella norma, poiché in tale ambito il giudice deve comunque verificare la corrispondenza tra fatti allegati e fattispecie legale.
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