Cassazione Civile, Ordinanza n. 01275/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto alla società il pagamento dell’imposta proporzionale di registro relativa alla dichiarazione di esecutività di un lodo arbitrale intervenuto in una lite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello, la decisione era stata riformata solo in parte, stabilendo che il 60% dell’imposta fosse prenotato a debito, in quanto corrispondente alla soccombenza della pubblica amministrazione, e che il restante 40% gravasse sulla società contribuente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 158, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002 e 1298, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che, in caso di compensazione delle spese, la quota residua del 40% non potesse essere posta esclusivamente a suo carico, poiché l’obbligazione tributaria sarebbe rimasta solidale tra le parti contendenti e non solo in capo alla parte privata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di registrazione degli atti giudiziari, quando vi sia compensazione totale o parziale delle spese in controversie con la pubblica amministrazione, l’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002 disciplina espressamente il caso: se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro è prenotata a debito per la quota di compensazione e il residuo è pagato in via esclusiva dall’altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte privata, l’imposta è dovuta interamente da quest’ultima. La Corte ha quindi confermato la soluzione adottata dal giudice di merito, secondo cui il 40% residuo dell’imposta restava a carico esclusivo della società contribuente. Il ricorso è stato rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata, ed è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 158, lett. c), d.P.R. n. 115/2002
"Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: ... c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo"
La norma individua, nei processi in cui è parte una pubblica amministrazione, il meccanismo della prenotazione a debito dell’imposta di registro quando il relativo costo ricada sull’amministrazione.
"Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte"
In caso di compensazione delle spese, la quota non prenotata a debito è dovuta in via esclusiva dall’altra parte se la registrazione è richiesta dall’amministrazione; se invece la richiesta proviene dalla parte privata, l’imposta è integralmente a carico di quest’ultima. La solidarietà non opera verso l’Erario per la quota disciplinata dalla norma.
"Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato ..."
La registrazione a debito è ammessa per gli atti dei procedimenti contenziosi in cui siano interessate le amministrazioni dello Stato, con esclusione dei casi di sentenze portanti trasferimento di beni e diritti.
art. 1298, secondo comma, c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della solidarietà passiva; la Corte ha tuttavia ritenuto che, nella materia speciale dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, trovi applicazione la disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2002.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di registrazione di atti giudiziari, la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 prevale sulle regole generali sulla solidarietà passiva quando la lite coinvolga una pubblica amministrazione.
- Se, in una controversia con pubblica amministrazione, le spese sono compensate in tutto o in parte e la registrazione è richiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro va prenotata a debito per la quota corrispondente alla compensazione e la parte residua resta dovuta in via esclusiva dalla parte privata.
- La solidarietà passiva opera, in questo contesto, soltanto nei limiti e tra i soggetti privati tenuti al pagamento della quota non prenotata a debito, non verso l’Erario per l’intero tributo.
- Ai fini della ripartizione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, rileva il criterio speciale stabilito dall’art. 159 del d.P.R. n. 115/2002, che prescinde dall’individuazione della parte vittoriosa in senso sostanziale.
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