Cassazione Penale, Sentenza n. 12592/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due distinti atti formulati da diversi difensori. Con il primo ricorso ha dedotto: 1) intervenuta prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice; 2) impossibilità di imputare la bancarotta semplice documentale a titolo di colpa; 3) manifesta illogicità della motivazione per insufficienza del compendio probatorio; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio motivazionale; 5) violazione dell'art. 37 cod. pen. per eccessiva durata della pena accessoria rispetto alla pena principale. Con il secondo ricorso ha dedotto: 1) travisamento della prova nella valutazione della documentazione difensiva e mancata individuazione del reale autore del fatto; 2) vizio motivazionale per violazione della presunzione d'innocenza (art. 27, comma 2 Cost.); 3) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e correlato vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, alla data dell'8 luglio 2022, era decorso il termine prescrizionale massimo del reato, tenendo conto di 358 giorni di sospensione (294 giorni per periodo dal 7/02/2018 al 28/11/2018 e 64 giorni di rinvio udienza del 9/03/2020 per emergenza SARS-Covid-19). In conseguenza di ciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non è stata quindi esaminata nel merito la complessiva valutazione probatoria né l'eventuale concessione delle attenuanti, atteso l'estinzione del reato.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), art. 216, comma 1, n.1
art. 216, comma 1, n.1 R.D. 267/1942
Norma richiamata come titolo della imputazione originaria (bancarotta); la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la condanna su tale capo ma la Cassazione ha annullato per prescrizione senza entrare nel merito dell'accertamento di responsabilità.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), art. 217, comma 2
art. 217, comma 2 R.D. 267/1942
Norma utilizzata dalla Corte d'appello per qualificare una residua imputazione; la Cassazione ha invece estinto il reato per prescrizione, rendendo superflua la verifica sulla qualificazione definitiva del fatto.
art. 216 u.c. legge fallimentare
art. 216 u.c. legge fall.
Riferimento alle pene accessorie previste dalla disciplina fallimentare; nel ricorso si era contestata la durata dell'inabilitazione/accessori rispetto alla pena principale, e la giurisprudenza richiede proporzionalità tra pene principali e accessorie.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'eccessiva durata della pena accessoria in relazione alla pena principale; la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma non ha deciso sul merito a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata applicazione è stata dedotta come vizio motivazionale; la questione non è stata risolta perché il procedimento si è estinto per prescrizione.
art. 27, comma 2 Cost.
Principio della presunzione d'innocenza invocato dal ricorrente per censurare la motivazione di responsabilità; la Cassazione non è entrata nel merito della verifica della presunzione d'innocenza a causa dell'estinzione del reato.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla possibile pronuncia sostitutiva della Cassazione; la Corte ha osservato l'assenza di elementi che permettessero una pronuncia ex art. 129, comma 2, e quindi ha applicato il principio dell'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Assello, Rv. 263267
Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015, Assello, Rv. 263267
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio di commisurazione della pena accessoria alla durata della pena principale; è richiamata per sostenere la rilevanza del motivo relativo all'eccessiva durata delle pene accessorie.
Massime di principio
- Se, alla data della decisione di Cassazione, è decorso il termine prescrizionale massimo, la Corte deve annullare la sentenza impugnata per prescrizione e può non entrare nel merito delle censure relative alla responsabilità penale.
- I periodi di sospensione dei termini (es. per rinvii, imputato irreperibile, o emergenze come la pandemia da SARS-Cov-2) devono essere conteggiati nel calcolo dei termini prescrizionali e possono determinare l'estinzione del reato se il termine complessivo è raggiunto.
- Le eccezioni circa la proporzionalità delle pene accessorie rispetto alla pena principale (richiamo all'art. 37 c.p.) sono ammissibili e rilevanti, ma restano comunque subordinate all'esistenza di una pronuncia di condanna non estinta per prescrizione.
- La presunzione d'innocenza (art. 27 Cost.) e i profili di travisamento della prova possono fondare ricorso in Cassazione, ma la loro decisione sostanziale può risultare preclusa se il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia definitiva.
- La Cassazione, in mancanza di elementi per emettere una pronuncia sostitutiva ex art. 129 c.p.p., procede ad annullamento senza rinvio se sussiste l'estinzione del reato per prescrizione.
- In presenza di più impugnazioni depositate da difensori differenti, i motivi possono essere esaminati singolarmente, ma la soluzione processuale (es. prescrizione) si applica uniformemente e rende ininfluenti le questioni di merito non risolte.
- Nel valutare ricorsi su reati soggetti a prescrizione, è fondamentale documentare e contestare correttamente i periodi di sospensione e i rinvii processuali per dimostrare la decorrenza o l'interruzione dei termini prescrizionali.
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