Cassazione Penale, Ordinanza n. 13980/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Caltagirone che aveva respinto la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. ai reati oggetto di sei sentenze irrevocabili. L'istanza riguardava condanne per diversi episodi, tra cui tentato furto, furto aggravato, lesioni e violazioni del codice della strada e della normativa sulle armi. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in sostanza che i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, evidenziandone la diversità temporale, l'eterogeneità, la collocazione in contesti differenti e la commissione con correi diversi, e che la censura difensiva mirasse in realtà a una non consentita rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le doglianze. Ha osservato che la decisione del giudice dell'esecuzione era sorretta da motivazione logica, coerente e dettagliata, fondata sull'esame delle modalità dei singoli reati, della loro genesi e delle loro caratteristiche, e che tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità quando la critica tende solo a una nuova valutazione del materiale fattuale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla continuazione, ma la Corte conferma che la sua applicazione richiede un accertamento di fatto sulla unitarietà del disegno criminoso non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica
richiamato come base normativa della richiesta di applicazione della continuazione in executivis
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
indicato come parametro del ricorso per violazione di legge
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
indicato come parametro del ricorso per vizio di motivazione
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare in concreto se i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso, valorizzando tempo di commissione, modalità esecutive, contesto e eventuale partecipazione di correi diversi.
- Quando il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo coerente e analitico la non riconducibilità dei fatti a un unico programma delittuoso, la Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La censura di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile se, sotto l'apparenza del controllo di legittimità, mira soltanto a contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La manifesta infondatezza dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
- rami":["Processo penale","Parte generale"],"materie":["Impugnazioni","Pena e commisurazione"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Continuazione"]}】
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