Cassazione Penale, Sentenza n. 1870/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per ricettazione di un telefono cellulare, deducendo violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis c.p., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020. La difesa sosteneva che, dato che il primo grado aveva ritenuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p. (tenue valore economico del bene), la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare e riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era basato su ragioni che il ricorrente poteva e doveva dedurre nel corso del giudizio di appello (anche mediante deposito di conclusioni ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020). Pertanto il controllo di legittimità non è stato effettuato sul merito della richiesta di applicazione della causa di non punibilità; il ricorso è stato respinto come inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riguarda la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte segnala che l'eventuale applicazione doveva essere chiesta e dedotta nel corso del giudizio d'appello, non per la prima volta in cassazione
sentenza Corte costituzionale n. 156/2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'esclusione della ricettazione, nella forma attenuata di cui all'art. 648, comma 2, dal catalogo dei reati per i quali è consentita l'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte di cassazione però osserva che, pur intervenuta prima dell'appello, la relativa conseguenza doveva essere richiesta in quella sede
Individua la forma attenuata della ricettazione per beni di tenue valore economico; la prima sentenza di merito aveva riconosciuto tale attenuante, elemento che il ricorrente riteneva idoneo a sostenere la particolare tenuità
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla L. n. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per le forme di esame del ricorso adottate dalla Corte; la decisione è stata esaminata anche alla luce delle modifiche procedurali introdotte da questo decreto-legge e dalla legge di conversione
art. 23-bis d.l. 137/2020 (introdotto dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176)
art. 23-bis d.l. 137/2020
Consente di depositare conclusioni nel corso del giudizio di appello; la Corte di cassazione rileva che la parte avrebbe potuto avvalersi di tale strumento per chiedere l'applicazione dell'art. 131-bis in appello
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15)
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato per l'applicabilità delle forme procedurali nei confronti del d.l. 137/2020; utilizzato dalla Corte per giustificare la procedura seguita nell'esame del ricorso
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
art. 606, comma 2, c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dei motivi di cassazione fondati su questioni che potevano essere proposte in sede di appello; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso
Consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte lo ha applicato per imporre il pagamento di euro 3.000,00
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata quale precedente interpretativo sul profilo della colpa nell'origine della inammissibilità e sulla legittimazione a disporre sanzioni pecuniarie; utilizzata per giustificare la sanzione economica
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale modifica l'ambito di applicazione di una causa di non punibilità, la parte che intende avvalersene deve proporre la richiesta nel processo di merito (appello) e non può farne valido motivo per la prima volta in Cassazione se avrebbe potuto dedurlo in appello
- La mancata deduzione in appello di questioni che erano suscettibili di essere trattate in quella sede può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.p.p.
- Gli strumenti processuali introdotti dalla normativa emergenziale (es. art. 23-bis d.l. 137/2020) consentono di depositare conclusioni in fase di appello: vanno utilizzati tempestivamente se sopravvengono novità giurisprudenziali o costituzionali rilevanti
- Il riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato in primo grado (es. art. 648, comma 2) può costituire elemento utile per sostenere la particolare tenuità, ma tale argomento deve essere esplicitamente avanzato e motivato in appello per diventare efficace
- La presentazione tardiva di doglianze che potevano essere proposte nei precedenti gradi può comportare non solo il rigetto per inammissibilità, ma anche sanzioni economiche a carico della parte quando emergano profili di colpa procedurale
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