Cassazione Civile, Ordinanza n. 04898/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la revocazione di un'ordinanza della Corte di cassazione resa in un precedente giudizio avverso un provvedimento emesso su opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001. Nel giudizio originario la Corte aveva accolto un primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, relativo alla richiesta di aumento del compenso per atti redatti con modalità ipertestuali, ritenendo generiche le allegazioni sulle concrete modalità di attuazione dei collegamenti. Con l'unico motivo del ricorso per revocazione si è dedotto, ai sensi degli artt. 391-ter e 395 n. 4 c.p.c., un errore di fatto percettivo e un error in procedendo, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, nonostante gli atti del giudizio fossero stati integralmente nativi digitali, ipertestuali e depositati telematicamente; si è quindi invocata anche la violazione degli artt. 6 § 1 e 13 CEDU, 24 e 111 Cost. Il Ministero ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio: l'ordinanza impugnata non aveva negato l'esistenza materiale degli atti digitali o dei collegamenti ipertestuali, ma aveva svolto una valutazione giuridica di insufficienza delle allegazioni, giudicate generiche rispetto al requisito di autosufficienza del ricorso. Poiché la censura mirava in realtà a contestare tale apprezzamento giuridico, e non una falsa percezione della realtà processuale, la revocazione è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore del Ministero.
Norme richiamate
è richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione.
è richiamato per l'errore di fatto percettivo dedotto dalla ricorrente; la Corte esclude che nel caso concreto ricorra tale vizio.
indica il rito/provvedimento oggetto del precedente giudizio di legittimità da cui è scaturita la revocazione.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014
è evocato in relazione alla richiesta di aumento del compenso per atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
è richiamato quale riforma dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, nel contesto della disciplina dell'aumento del compenso per atti digitali o ipertestuali.
art. 6 § 1 CEDU
è invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto/inammissibilità.
art. 13 CEDU
è invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto/inammissibilità.
art. 24 Cost.
è invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto/inammissibilità.
art. 111 Cost.
è invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale che risulti incontestabilmente dagli atti, mentre non è configurabile quando la censura investa la valutazione giuridica della sufficienza o specificità delle allegazioni.
- La deduzione della natura digitale, nativa informatica o ipertestuale degli atti non esonera la parte dall'onere di allegare in modo specifico gli elementi necessari a dimostrare il presupposto richiesto dalla norma invocata; la mera genericità dell'allegazione impedisce il controllo di legittimità.
- La revocazione non può essere utilizzata per trasformare in errore di fatto un dissenso sulla qualificazione giuridica compiuta dalla Corte di cassazione, anche quando la parte alleghi che il giudice avrebbe letto l'atto in un contesto analogico anziché digitale.
- Nel giudizio di revocazione avverso un'ordinanza della Cassazione, la Corte verifica se il provvedimento impugnato abbia realmente travisato un fatto processuale decisivo oppure se si limiti a fondarsi su una valutazione giuridica non aggredibile con tale rimedio.
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