Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10614/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del Tribunale di Cassino veniva applicata, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena nei confronti di due imputati per un tentativo di furto aggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, con unico atto e a mezzo del comune difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di verificare la sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. La censura era dunque diretta contro la mancata applicazione del dovere di immediata declaratoria delle cause estintive o di merito favorevoli all'imputato, nonostante la definizione concordata del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto, fondato sulla asserita mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli consentiti ed è quindi inammissibile. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale è stata definita la vicenda

  • art. 129 c.p.p.

    è invocato dai ricorrenti come parametro del dovere del giudice di rilevare immediatamente le cause di proscioglimento, ma la censura non è ammessa in cassazione contro il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. è estraneo al perimetro consentito

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura

  • artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.

    capo A dell'imputazione, relativo al tentativo di furto aggravato

  • art. 707 c.p.

    capo B dell'imputazione, relativo al possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale elenco è inammissibile.
  • La doglianza con cui si contesti l'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile come motivo autonomo di ricorso avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze accessorie sulle spese e sulla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.