Cassazione Penale, Ordinanza n. 10614/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del Tribunale di Cassino veniva applicata, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena nei confronti di due imputati per un tentativo di furto aggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, con unico atto e a mezzo del comune difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di verificare la sussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. La censura era dunque diretta contro la mancata applicazione del dovere di immediata declaratoria delle cause estintive o di merito favorevoli all'imputato, nonostante la definizione concordata del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto, fondato sulla asserita mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli consentiti ed è quindi inammissibile. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiama il giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel quale è stata definita la vicenda
è invocato dai ricorrenti come parametro del dovere del giudice di rilevare immediatamente le cause di proscioglimento, ma la censura non è ammessa in cassazione contro il patteggiamento
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. è estraneo al perimetro consentito
consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura
artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.
capo A dell'imputazione, relativo al tentativo di furto aggravato
capo B dell'imputazione, relativo al possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale elenco è inammissibile.
- La doglianza con cui si contesti l'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile come motivo autonomo di ricorso avverso il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile nei confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze accessorie sulle spese e sulla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di colpa.
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