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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21017/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene infondato l'unico motivo sulla recidiva qualificata, perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua e puntuale sulla sua configurabilità. Conseguentemente applica le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha riconosciuto responsabile del delitto di evasione. L'unico motivo dedotto riguarda la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.: secondo la difesa, la circostanza aggravante non sarebbe stata correttamente applicata. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito aveva già esaminato e respinto la questione con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, valorizzando il precedente penale dell'imputato, la sua inclinazione a delinquere e la rinnovata pericolosità sociale desumibile dalla condotta contestata. Il ricorso non si confronta con tali argomentazioni.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva qualificata è ritenuta configurabile in presenza di un rilevante precedente penale, di una spiccata inclinazione a delinquere e di una rinnovata pericolosità sociale desumibile dal fatto oggetto di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche e processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che investe la recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: se non si misura con gli argomenti posti a fondamento della decisione, è inidoneo a scalfirla.
  • La recidiva qualificata può essere confermata quando la motivazione di merito dia conto, in modo congruo e non illogico, del curriculum penale dell'imputato, della sua inclinazione a delinquere e di elementi rivelatori di una rinnovata pericolosità sociale.
  • In sede di legittimità non è sufficiente una contestazione astratta della recidiva: occorre indicare specifiche ragioni di illegittimità o manifesta illogicità della motivazione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

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