Cassazione Penale, Ordinanza n. 21017/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene infondato l'unico motivo sulla recidiva qualificata, perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua e puntuale sulla sua configurabilità. Conseguentemente applica le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo ha riconosciuto responsabile del delitto di evasione. L'unico motivo dedotto riguarda la mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.: secondo la difesa, la circostanza aggravante non sarebbe stata correttamente applicata. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito aveva già esaminato e respinto la questione con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica, valorizzando il precedente penale dell'imputato, la sua inclinazione a delinquere e la rinnovata pericolosità sociale desumibile dalla condotta contestata. Il ricorso non si confronta con tali argomentazioni.
Norme richiamate
La recidiva qualificata è ritenuta configurabile in presenza di un rilevante precedente penale, di una spiccata inclinazione a delinquere e di una rinnovata pericolosità sociale desumibile dal fatto oggetto di giudizio.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche e processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che investe la recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: se non si misura con gli argomenti posti a fondamento della decisione, è inidoneo a scalfirla.
- La recidiva qualificata può essere confermata quando la motivazione di merito dia conto, in modo congruo e non illogico, del curriculum penale dell'imputato, della sua inclinazione a delinquere e di elementi rivelatori di una rinnovata pericolosità sociale.
- In sede di legittimità non è sufficiente una contestazione astratta della recidiva: occorre indicare specifiche ragioni di illegittimità o manifesta illogicità della motivazione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20969/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20970/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20974/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20975/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20976/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20978/2026 del 08/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →