Cassazione Civile, Ordinanza n. 12997/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa al mancato pagamento di sette cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo invalida la notifica della cartella trasmessa via PEC perché il documento, in formato PDF semplice, non era sottoscritto digitalmente e non recava attestazione di conformità all'originale; secondo i giudici di merito, la mancanza di firme digitali e di attestazione di conformità integrava una nullità insanabile. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la sentenza ritenuto necessaria la sottoscrizione digitale della cartella per la validità della notifica via PEC; (2) violazione degli artt. 1, comma 1, lett. p), 20, 22 e 23-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere ritenuto necessaria l'attestazione di conformità; (3) violazione dell'art. 156 c.p.c., per non avere considerato la sanatoria della pretesa nullità per raggiungimento dello scopo. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte perché risultava in atti la ricevuta di avvenuta consegna della notifica del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità, poiché ciò che rileva è la riconducibilità dell'atto all'organo amministrativo competente; inoltre, ai fini della prova della notifica della cartella, non è necessaria la produzione dell'originale o di copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica. La statuizione di merito che aveva imposto, in presenza di notifica via PEC e assenza di firme digitali, l'attestazione di conformità all'originale è stata quindi ritenuta non conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
Richiamato solo per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenuta infondata alla luce della prova della notifica.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella è predisposta secondo un modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo intestazione e indicazione della causale tramite numero di codice.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell'originale o di copia autentica, ma è sufficiente la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica.
art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato nel secondo motivo sulla disciplina del documento informatico e della copia informatica.
Richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria del documento informatico.
Richiamato nel secondo motivo in tema di copie informatiche e conformità.
art. 23-ter d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai documenti amministrativi informatici.
Invocato per sostenere la sanatoria della pretesa nullità per raggiungimento dello scopo, motivo poi assorbito.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza della sottoscrizione del funzionario competente, purché sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emissione.
- La regola sulla non necessità della sottoscrizione vale anche quando la cartella sia redatta e/o notificata in formato digitale, nonché quando l'atto originariamente cartaceo sia trasmesso via PEC in forma informatica.
- Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale, non occorre produrre l'originale o la copia autentica dell'atto; è sufficiente produrre la matrice o la copia della cartella unitamente alla relazione di notificazione.
- In presenza di notifica della cartella a mezzo PEC, non può pretendersi, per la validità della notifica, l'attestazione di conformità all'originale solo perché l'atto sia privo di firma digitale, se comunque ne sia dimostrata la riferibilità all'ente emittente e la ritualità della notifica.
- Quando la Corte accoglie i motivi di diritto che investono la validità della cartella e della sua notifica, resta assorbita la censura relativa alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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