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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28321/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato in via definitiva a 18 anni di reclusione e 4.000 euro di multa per estorsione pluriaggravata e associazione mafiosa, unificate dalla continuazione. In sede esecutiva egli ha chiesto alla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, la rideterminazione della pena sostenendo che, nel calcolo del trattamento sanzionatorio, fossero stati illegittimamente applicati due aumenti per circostanze aggravanti ad effetto speciale concorrenti: l'aggravante dell'estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, c.p. e l'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., in violazione dell'art. 63, comma 4, c.p. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo che non vi fosse una pena illegale ma, al più, un possibile errore nel calcolo della pena, comunque non rilevante in executivis. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge e dell'art. 7 CEDU per illegittima applicazione di distinti aumenti di pena per due aggravanti a effetto speciale concorrenti, con conseguente asserita illegalità della pena; (2) violazione del diritto di difesa, del giusto processo e del diritto a un ricorso effettivo, per il rifiuto del giudice dell'esecuzione di intervenire sulla pena definitiva; (3) violazione dell'art. 27, comma 3, Cost. e dell'art. 3 CEDU, assumendo che una pena determinata in modo ritenuto arbitrario e sproporzionato sarebbe incompatibile con la funzione rieducativa e potrebbe integrare trattamento degradante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le doglianze. Ha affermato che l'eventuale errore nel computo degli aumenti per circostanze aggravanti non rende la pena "illegale" se la sanzione finale resta entro i limiti edittali e non è di specie o genere diverso da quello previsto dalla legge. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva già rilevato che la pena complessiva inflitta con la sentenza irrevocabile corrispondeva comunque a quella che sarebbe potuta derivare dalla corretta applicazione delle norme sul trattamento sanzionatorio. L'art. 63, comma 4, c.p. consente l'ulteriore aumento sulla pena più grave e non vieta in assoluto il cumulo degli aumenti, purché l'incremento resti nei limiti legali; qui l'aumento era inferiore a un terzo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni unite sulla nozione di pena illegale, precisando che il giudice dell'esecuzione può eliminare solo la pena realmente illegale, non meri vizi di legittimità del calcolo sanzionatorio. Il ricorrente è stato quindi condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, c.p.

    La norma consente, in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, di applicare la pena prevista per la circostanza più grave e un ulteriore aumento, senza imporre un divieto assoluto di cumulo degli aumenti; rileva che l'incremento complessivo resti entro i limiti di legge.

  • art. 629, secondo comma, c.p.

    Richiamato quale aggravante ad effetto speciale dell'estorsione, rispetto alla quale il giudice di merito aveva già operato un aumento di pena.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato quale aggravante mafiosa ad effetto speciale, per la quale era stato applicato un ulteriore aumento di pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Costituisce il vizio dedotto in ricorso, prospettato come erronea applicazione della legge penale.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dalla difesa per sostenere l'illegittimità della pena asseritamente applicata in violazione della legge.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura relativa alla compressione del diritto di difesa nel giudizio esecutivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura relativa alla violazione del giusto processo e della tutela effettiva.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per lamentare la lesione del giusto processo.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un diritto a un ricorso effettivo contro la pena ritenuta illegale.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    Invocato per sostenere che una pena sproporzionata o irragionevole non assolverebbe alla funzione rieducativa.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato per prospettare che la pena arbitraria o eccessiva possa integrare trattamento degradante.

  • art. 23 c.p.

    Richiamato insieme ad altre norme codicistiche sui limiti edittali per definire quando la pena può dirsi illegale.

  • art. 65 c.p.

    Richiamato insieme ad altre norme codicistiche sui limiti edittali per definire quando la pena può dirsi illegale.

  • art. 71 e seguenti c.p.

    Richiamati insieme ad altre norme codicistiche sui limiti edittali per definire quando la pena può dirsi illegale.

Massime di principio

  • La pena è "illegale" solo quando non sia prevista dall'ordinamento, ovvero sia superiore ai limiti legali o diversa per genere o specie da quella stabilita dalla legge; meri errori nel calcolo degli aumenti o delle diminuzioni, se la sanzione finale resta nei limiti edittali, integrano soltanto vizi di legittimità.
  • Il giudice dell'esecuzione può intervenire sul giudicato per eliminare la pena illegale, ma non per correggere errori di discrezionalità o di computo del trattamento sanzionatorio che non abbiano prodotto una sanzione estranea all'ordinamento.
  • In presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'art. 63, comma 4, c.p. non esclude necessariamente l'applicazione di un ulteriore aumento sulla pena più grave; ciò che conta è che l'aumento complessivo sia effettuato secondo i limiti fissati dalla legge.
  • Ai fini della qualificazione della pena come illegale, non rilevano i passaggi intermedi della commisurazione se il risultato finale coincide con una pena astrattamente consentita dall'ordinamento.
  • Le censure sulla commisurazione della pena che non incidono sulla sua legalità in senso stretto devono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non mediante incidente di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneImpugnazioni
RamiReati contro la PAReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiNullità processuale

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