Cassazione Penale, Sentenza n. 10677/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e per furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede (artt. 624-625, comma 1, n.7 c.p.), nonché per una contravvenzione richiamata dal d.lgs. n.159/2011; proponeva ricorso per cassazione deducendo: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'aggravante "esposizione alla pubblica fede" in relazione alle dichiarazioni del vicedirettore e alla sorveglianza esercitata dal personale del supermercato; contestava inoltre la procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. n.150/2022, rilevando l'assenza di querela della persona offesa; (2) vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva; (3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena e violazione del divieto di reformatio in peius per l'aumento della multa operato dalla Corte d'appello rispetto alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p., poiché non emergeva una vigilanza costante sul bene: la presenza occasionale del vicedirettore e l'osservazione a distanza del personale non escludevano l'esposizione alla pubblica fede. Ha invece accolto il secondo motivo (applicazione della recidiva), rilevando che la rinuncia difensiva alla doglianza priva di procura speciale è inefficace e che l'imputato ha interesse ad impugnare il riconoscimento della recidiva anche se ritenuta sub-valente rispetto alle attenuanti; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e, conseguentemente, alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte territoriale per nuova valutazione. Il terzo motivo è stato assorbito dall'annullamento sulla recidiva. Inoltre il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza della condizione di procedibilità (querela) per il reato reso procedibile a querela dal d.lgs. n.150/2022, tenendo conto della disposizione transitoria (art. 85) che disciplina i termini di proposizione della querela per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto.
Norme richiamate
Riferito al reato di furto con strappo (la collana strappata dal collo della vittima). La Corte non ha contestato la configurazione del reato rispetto ai fatti di causa.
artt. 624-625, comma 1, n.7 cod. pen.
L'aggravante per furto commesso su cose esposte alla pubblica fede sussiste quando l'agente ha fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare di sorvegliare la cosa; la presenza occasionale del titolare non esclude l'aggravante a meno che non emerga una vigilanza costante.
art. 2 e art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011
Richiamati come riferimento di capo di imputazione (contravvenzione richiamata); non è sviluppata un'interpretazione specifica nella massima se non l'inquadramento del capo.
d.lgs. n.150/2022, art. 2, comma 1, lett. i)
Ha reso procedibile a querela di parte il reato di furto aggravato commesso su cose esposte alla pubblica fede; la Corte ordina che il giudice del rinvio verifichi la sussistenza della querela.
d.lgs. n.150/2022, art. 85 (disposizioni transitorie)
Stabilisce che per i reati divenuti perseguibili a querela ma commessi prima dell'entrata in vigore del decreto il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; il giudice del rinvio deve applicare questa norma per verificare la procedibilità.
art. 99, comma quarto, cod. pen. (richiamato nella motivazione giurisprudenziale)
Rilevato nel dibattito interpretativo sulla recidiva reiterata: la consulenza giurisprudenziale indica che l'applicazione o meno della recidiva semplice può condizionare future contestazioni di recidiva reiterata; la Corte sottolinea la rilevanza pratica dell'accertamento della recidiva.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. sussiste quando l'agente fa affidamento sull'ordinaria assenza di sorveglianza sulla cosa: la presenza occasionale del titolare al momento del fatto non è sufficiente a escluderla se non dimostra una vigilanza costante.
- L'imputato ha interesse a impugnare il riconoscimento della recidiva anche se questa è stata ritenuta sub-valente rispetto alle attenuanti; l'annullamento della recidiva può incidere sulla determinazione della pena e richiede verifiche e possibile ricalcolo della sanzione.
- La rinuncia difensiva a parti dell'impugnazione che incidono su diritti/processuali già acquisiti richiede procura speciale: la mera memoria difensiva non è efficace se non accompagnata da idonea procura.
- Quando una norma (es. d.lgs. n.150/2022) modifica il regime di procedibilità rendendo un reato perseguibile a querela di parte, il giudice deve verificare la presenza della querela anche con riferimento alle disposizioni transitorie (termine decorrenza per fatti commessi prima dell'entrata in vigore).
- Se il riconoscimento di una circostanza aggravante è ritenuto sub-valente in sede di bilanciamento, ciò non toglie automaticamente interesse all'impugnazione: l'esclusione della circostanza può comunque produrre effetti sulla pena e sull'inquadramento del fatto.
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