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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29911/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

S.S. era stato perseguito per il delitto di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio) per aver, in qualità di medico di guardia, omesso di recarsi per una visita domiciliare urgente richiesta per un paziente in fase terminale e di prescrivere terapia antidolorifica endovenosa. Il ricorrente ha dedotto (i) che non era provato che la terapia domiciliare avrebbe portato un sensibile vantaggio rispetto al ricovero e che quindi la visita sarebbe stata comunque inutile; (ii) che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento e l'esecuzione di una perizia per accertare l'effettiva necessità del ricovero o la fattibilità della terapia a domicilio; (iii) violazioni procedurali per la mancata annotazione di una telefonata sul registro delle richieste di visita domiciliare (art. 521 c.p.p.); (iv) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e l'eccessiva entità della pena e della pena accessoria nonché il diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i profili che si risolvevano in mera rivalutazione del merito e quelli aspecifici relativi alla determinazione della pena. Quanto al merito penale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo che negava l'applicabilità dell'art. 328: la giurisprudenza consolidata impone al medico di guardia l'obbligo di compiere senza ritardo interventi domiciliare urgenti, comprese le terapie del dolore e le cure palliative per malati terminali; il rifiuto può integrare il reato di rifiuto di atti d'ufficio quale reato di pericolo, indipendentemente dall'effettivo esito dell'omissione. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    Il rifiuto di atti d'ufficio può configurarsi anche quando il medico di guardia non adempie a una richiesta urgente di intervento domiciliare per un malato terminale; si tratta di reato di pericolo che non richiede l'effettiva consumazione del danno.

  • art. 13 d.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41

    Definisce gli obblighi del medico addetto al servizio di guardia medica; la giurisprudenza lo utilizza per affermare l'obbligo di rispondere alle richieste di intervento domiciliare urgente.

  • legge 15 marzo 2010 n. 38

    Garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; impone al medico di tener conto della scelta del paziente di essere assistito a domicilio e dei protocolli per l'accompagnamento dei malati oncologici in fase terminale.

  • legge 22 dicembre 2017 n. 219

    Rilevante per il richiamo al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento, nonché per la possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda in contesti di terapia del dolore per malati terminali.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Prevede i registri relativi alle richieste di visita domiciliare; la mancata annotazione può assumere rilevanza probatoria, ma la censura procedurale è efficace solo se l'elemento è stato contestato e inserito nel quadro accusatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Il medico di guardia ha l'obbligo di compiere senza ritardo interventi domiciliari urgenti, inclusa la somministrazione di terapie del dolore e cure palliative per pazienti terminali; il rifiuto può integrare il reato di rifiuto di atti d'ufficio anche in assenza di danno concreto.
  • La rilevanza penale del rifiuto si valuta al momento in cui la necessità dell'intervento viene rappresentata; l'eventuale successivo ricovero non esclude la rilevanza penale dell'omissione.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le censure che chiedono una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
  • Le questioni procedurali (es. omissione di annotazioni sui registri) devono essere specificamente dedotte e dimostrate nel rapporto di impugnazione per poter avere efficacia; se non contestate nell'imputazione la loro incidenza può essere limitata.
  • Le impugnazioni contro la quantificazione della pena devono essere specifiche e motivatamente dimostrare illogicità o travisamento di fatti o criteri legali per evitare l'inammissibilità per aspecificità.

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