Cassazione Civile, Ordinanza n. 31356/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere l'inquadramento nel livello 2/B del CCNL di categoria come addetto al porter, con decorrenza dall'1/8/2013, e il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello posseduto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l'errata identificazione della fattispecie contrattuale applicabile ai sensi dell'art. 16 del CCNL, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato la regola del superamento del limite di 90 giorni senza considerare che, in presenza di ragioni sostitutive, le mansioni superiori sarebbero consentite senza limite temporale; ha inoltre sostenuto che tali ragioni sostitutive risultavano provate da buste paga e testimonianze, e che non fosse necessario il deposito di ordini di servizio. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata valutazione delle prove testimoniali e la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., contestando la ricostruzione probatoria operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso le buste paga richiamate e che le doglianze relative alla prova delle ragioni sostitutive e alla valutazione delle testimonianze non integravano un vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre, la Corte ha rilevato che, in presenza di doppia conforme, il sindacato sulla ricostruzione fattuale è ulteriormente limitato. Ha anche escluso la sussistenza di una violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., richiamando il principio per cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti o abbia esplicitamente disatteso la regola del principio dispositivo, mentre il vizio motivazionale è censurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, non ricorrenti nel caso di specie. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16 CCNL di categoria
la Corte rileva che la norma collettiva va applicata distinguendo tra mansioni superiori rese per ragioni sostitutive, consentite senza limite temporale, e mansioni superiori rese in assenza di tali ragioni, soggette al limite di 90 giorni oltre il quale può scattare la definitività dell'assegnazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione non consente una nuova valutazione dei fatti e delle prove, ma solo la denuncia di un omesso esame di un fatto decisivo nei limiti propri del giudizio di legittimità
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non voler applicare la regola del principio dispositivo oppure decida sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio motivazionale è rilevante solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, o sia manifestamente contraddittoria e incomprensibile
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme è preclusa la deduzione in cassazione del vizio relativo alla ricostruzione del fatto, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o travisamento della prova, mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta solo quando il giudice abbia deciso sulla base di prove non ritualmente introdotte o abbia espressamente disapplicato il principio dispositivo, non quando si contesti il diverso apprezzamento delle prove disponibili.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla ricostruzione del fatto è ulteriormente ristretto e non consente di riesaminare la valutazione delle risultanze istruttorie, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di motivazione censurabile ai sensi dell'art. 132 c.p.c. ricorre solo in casi estremi di totale mancanza, apparenza o radicale incomprensibilità della motivazione, non essendo sufficiente la mera non condivisibilità dell'iter argomentativo del giudice di merito.
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