Cassazione Penale, Sentenza n. 39418/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/02/2025 con due motivi principali: (1) nullità e tardività della notificazione del decreto di citazione a giudizio, in quanto la notifica sarebbe stata eseguita al difensore ai sensi dell'art.157 c.p.p. (comma 8-bis) anziché presso il domicilio eletto, violando gli artt.157 e 161 c.p.p., e omessa o contraddittoria motivazione della Corte d'appello su tale questione; (2) violazione dell'art.131-bis c.p. per aver negato la causa di non punibilità per tenuità del fatto con motivazione apparente e non adeguatamente fondata sui fatti, posto che si trattava di poche merci (8 profumi) di valore complessivo modesto (circa 400-500 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che la notificazione fosse valida: l'ufficiale giudiziario aveva effettuato due accessi al domicilio eletto senza reperire persone idonee, aveva depositato l'atto con avviso e quindi aveva notificato al difensore tramite p.e.c. ai sensi dell'art.157, comma 8-bis; la giurisprudenza consolidata consente la forma alternativa quando sussiste l'impossibilità della notifica al domicilio (anche per temporanea assenza) e la forma adottata ha costituito al più una irregolarità non una nullità assoluta. Invece il secondo motivo è stato accolto: la motivazione della Corte territoriale sulla non operatività della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis è stata ritenuta apparente e generica perché non ancorata alle risultanze processuali; la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tale questione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
Consente la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto; il comma 8-bis prevede la notificazione a mezzo p.e.c. al difensore. La sentenza interpreta che, quando l'ufficiale giudiziario attesta di non aver reperito persone idonee al domicilio (anche per temporanea assenza o difficile individuazione), è legittimo ricorrere alle forme alternative e notificare al difensore; la mancata indicazione esatta della norma nella relata può integrare solo un'irregolarità priva di pregiudizio.
Disciplina modalità alternative di notificazione; nella motivazione è richiamata per distinguere le ipotesi in cui si ricorre alle forme alternative e per confermare che l'attestazione di impossibilità al domicilio legittima le notifiche alternative.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte richiede una valutazione concreta, effettiva e ancorata alle risultanze probatorie (quantità, valore, modalità di esposizione, grado di pericolo per la fede pubblica). Motivazioni generiche non sono sufficienti: se manca il necessario ancoraggio fattuale la questione va rimessa al giudice di merito.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Individua le nullità di ordine generale a regime intermedio. La Corte ha ritenuto che l'eventuale indicazione normativa errata nella relata non costituisca una nullità generale quando il destinatario è comunque identificabile (difensore di fiducia) e non sussiste pregiudizio.
Stabilisce i limiti di rilevabilità delle nullità. La Corte ha ricordato che la violazione del termine a comparire integra una nullità generale di carattere intermedio rilevabile nei termini di legge e che alcune eccezioni non possono essere sollevate tardivamente davanti alla Cassazione.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno fondato i rispettivi motivi sui lett. c) ed e) del comma 1 e sulla lett. b) per la questione di diritto penale (art.131-bis).
Norma sostanziale contestata (reato di contraffazione); citata per indicare la qualificazione del fatto contestato agli imputati.
Norma sostanziale contestata (reato a esso ascritto nella sentenza di merito); citata per indicare la qualificazione del fatto contestato agli imputati.
Richiamata in giurisprudenza per distinguere le ipotesi in cui è dovuta una indagine sull'irreperibilità rispetto ai casi in cui è sufficiente l'attestazione dell'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- La notifica al difensore a seguito di accertata impossibilità di consegna al domicilio dichiarato (anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione) è lecita: l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver reperito persone idonee è sufficiente per utilizzare le forme alternative previste dal codice.
- Un'errata indicazione della norma nella relata (per es. citare art.157 invece di art.161) costituisce, se il destinatario è comunque identificabile e l'atto è pervenuto alla difesa, al più una irregolarità non suscettibile di annullamento automatico salvo concreto pregiudizio.
- Le nullità 'intermedie' (es. violazione di termini a comparire) devono essere dedotte tempestivamente nei termini di legge; la mancata eccezione in tempo utile può determinare la perdita del vizio in sede di Cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una motivazione puntuale e ancorata alle risultanze di causa (quantità, valore, modalità di condotta, grado di pericolo concreto): valutazioni meramente generiche non sono sufficienti e possono giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe eccepire tempestivamente sul punto delle notifiche e, se contestata la tenuità, produrre e richiamare elementi probatori concreti (inventario, valore commerciale, modalità di vendita) perché il giudice applichi correttamente art.131-bis.
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