Cassazione Civile, Ordinanza n. 12134/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi incorporata e quindi cessionaria del credito trasferito ad AMCO, per far dichiarare inefficaci nei propri confronti alcune disposizioni patrimoniali compiute da un debitore e dai suoi familiari. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato l'inefficacia di donazioni e di ulteriori atti di destinazione/conferimento riguardanti immobili e terreni. In appello i destinatari degli atti avevano contestato, tra l'altro, l'ammissibilità della domanda formulata dalla banca nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, deducendo che il credito avrebbe dovuto essere valutato con riferimento alla situazione del 2006, senza considerare successivi atti e senza tenere conto di una parte del credito che sarebbe stata indebita per anatocismo e commissioni illegittime. La Corte d'appello ha rigettato il gravame; con il ricorso per cassazione gli odierni ricorrenti hanno articolato due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto considerare nuova e quindi inammissibile la domanda modificata proposta in corso di causa, anziché dichiarare inammissibile il motivo di appello per difetto di interesse; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., lamentando l'erronea valutazione dell'eventus damni e della scientia damni, oltre che della consistenza del credito posto a base dell'azione revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata e perché introduceva una questione nuova non specificamente devoluta; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che esso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, senza individuare un vero error in iudicando o un omesso esame decisivo. Poiché entrambi i motivi erano inammissibili, l'intero ricorso è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio della decisione impugnata; non è possibile dedurre in cassazione una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato senza aver specificamente censurato la statuizione effettivamente resa dal giudice di merito.
la censura sulla domanda formulata nella memoria istruttoria è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse e, in cassazione, la questione è stata considerata non correttamente devoluta.
l'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale; se la pronuncia invocata non darebbe una utilità maggiore rispetto a quella già derivante dalla decisione di merito, il motivo è inammissibile.
l'azione revocatoria richiede la verifica dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni; tuttavia la censura di legittimità non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti e delle prove, ma deve individuare un effettivo errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale può essere dedotto solo se la doglianza si riferisce alla decisione effettivamente resa e non ad una ricostruzione alternativa del processo decisorio.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
non è ammissibile trasformare in vizio di violazione di legge una critica che, in realtà, tende a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; resta ferma la limitata sindacabilità per omesso esame di fatti decisivi, non adeguatamente allegata nel caso esaminato.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
con la declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1 quater.
richiamato nel riepilogo dei fatti come base di alcuni atti di destinazione contestati nell'azione revocatoria.
art. 2901, comma primo, n. 1, c.c.
richiamato per inquadrare la revocatoria come fondata su atto dispositivo pregiudizievole rispetto al credito anteriore; la sentenza di merito aveva ritenuto l'anteriorità del credito rispetto agli atti di disposizione.
Massime di principio
- In cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si rivolge, in sostanza, contro una diversa decisione che il giudice non ha adottato.
- La doglianza per violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere specifica e riferita alla concreta statuizione resa; non basta affermare in astratto che il giudice abbia pronunciato su una domanda sostituita o nuova se non si dimostra come tale profilo abbia inciso sulla decisione impugnata.
- L'interesse a impugnare deve essere concreto: è inammissibile il motivo diretto a ottenere una declaratoria che non apporterebbe una utilità maggiore rispetto a quella già derivante dalla decisione di merito.
- L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. impone la verifica dell'eventus damni e della scientia damni, ma in sede di legittimità non è consentito trasformare la contestazione dell'accertamento di tali presupposti in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
- Non è ammissibile denunciare come violazione di legge un errore che attiene, in realtà, alla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante compiuta dal giudice di merito; per ottenere il sindacato di legittimità occorre indicare con precisione il vizio dedotto e i fatti decisivi asseritamente non esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11873/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11874/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11875/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11877/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11878/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11879/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →