Cassazione Civile, Ordinanza n. 25503/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Un'azienda sanitaria aveva bandito una gara di rilevante valore per individuare un'agenzia del lavoro cui affidare per tre anni il servizio di somministrazione temporanea di personale a tempo determinato. La lex specialis prevedeva una soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica. La società ricorrente era stata esclusa perché non aveva superato tale soglia; l'appalto era stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese. La società esclusa aveva impugnato davanti al giudice amministrativo sia la propria esclusione sia l'aggiudicazione, deducendo: irragionevolezza dei punteggi tecnici, inadeguatezza dei criteri e sub-criteri di valutazione, difetto di motivazione dei voti numerici, illegittima nomina e composizione della commissione di gara, mancata suddivisione in lotti. Il Consiglio di Stato aveva ritenuto inammissibili i motivi diretti a travolgere l'intera gara, perché proposti da soggetto escluso e quindi privo di legittimazione, confermando la sola parte relativa al punteggio tecnico. Con il ricorso per cassazione la società esclusa ha denunciato violazione degli artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., sostenendo che il Consiglio di Stato le avesse illegittimamente negato la legittimazione a contestare gli atti di gara, nonostante l'esclusione non fosse definitivamente accertata, e che tale impostazione vulnerasse il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dal diritto dell'Unione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ritenuto che la censura, formalmente costruita come motivo inerente alla giurisdizione, mirasse in realtà a sollecitare un sindacato su una scelta interpretativa del Consiglio di Stato in materia di legittimazione dell'operatore escluso, ma che tale scelta non integrasse un eccesso di potere giurisdizionale nei termini ormai circoscritti dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018. Le Sezioni Unite hanno recepito la risposta della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale, dalla quale risulta che il diritto UE non osta alla disciplina italiana, come interpretata in modo restrittivo, che limita il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. È stata esclusa anche la possibilità di riqualificare il vizio come diniego di giustizia derivante da radicale stravolgimento delle norme nazionali o unionali. Spese compensate per la complessità e rilevanza delle questioni trattate.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, secondo l'interpretazione restrittiva seguita dalla Corte
richiamato quale norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo di ultimo grado
art. 111, comma 8, Cost.
non osta, alla luce del diritto dell'Unione, a una lettura nazionale che limiti il controllo cassatorio sui provvedimenti del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 267 TFUE
ha costituito il fondamento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
art. 4, paragrafo 3, TUE
richiamato dalla Corte di giustizia nel valutare la compatibilità del sistema processuale nazionale con il diritto UE
art. 19, paragrafo 1, TUE
richiamato dalla Corte di giustizia quale parametro del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
art. 1, paragrafi 1 e 3, direttiva 89/665/CEE
interpretato nel senso che non osta alla norma interna che impedisce di contestare in cassazione, sotto il profilo unionale, la sentenza del supremo organo di giustizia amministrativa
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
considerato dalla Corte di giustizia e ritenuto non violato dalla disciplina nazionale come interpretata
art. 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato per escludere che la limitazione del rimedio integrasse una ingiustificata restrizione del diritto a un giudice imparziale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato resta confinato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della decisione amministrativa o la corretta applicazione di norme sostanziali e processuali se il vizio denunciato non integra un vero difetto o eccesso di potere giurisdizionale.
- Non costituisce eccesso di potere giurisdizionale, neppure in materia di appalti pubblici soggetta al diritto dell'Unione, la decisione del Consiglio di Stato che applichi un orientamento nazionale restrittivo sulla legittimazione dell'operatore escluso a censurare l'aggiudicazione, quando l'ordinamento assicuri comunque accesso a un giudice indipendente e imparziale.
- Il principio di effettività della tutela giurisdizionale non impone che il giudice supremo nazionale possa riesaminare nel merito le valutazioni del giudice amministrativo di ultimo grado; è sufficiente che il sistema assicuri, nel complesso, un rimedio giurisdizionale adeguato e non eccessivamente difficile.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito trasformare una doglianza sulla legittimazione processuale e sull'ammissibilità delle censure in una contestazione del potere giurisdizionale, se la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione dell'assetto della gara.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25492/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25494/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25495/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25497/2022 del 30/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →