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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società fornitrice aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo di una fornitura di materiale edile asseritamente consegnato presso il cantiere di un privato. Il convenuto aveva contestato di avere mai ordinato quei materiali, sostenendo di avere acquistato solo altri materiali già pagati prima della consegna e di non avere mai conferito incarico alla società per le forniture poi fatturate. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre in appello la decisione era stata riformata e la domanda di pagamento era stata rigettata per insufficienza della prova del contratto di vendita e della riconducibilità delle consegne al convenuto o a suoi rappresentanti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per asserita ragionevole probabilità di infondatezza; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento e cattiva valutazione delle prove, sostenendo che la consegna della merce e la lettera di sollecito avrebbero dimostrato il credito; violazione in tema di liquidazione delle spese, ritenute eccessive rispetto al valore della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di appello nel merito implicava il rigetto delle eccezioni preliminari di inammissibilità, senza che vi fosse omessa pronuncia. Ha respinto il secondo motivo osservando che le doglianze non evidenziavano un vero travisamento censurabile in cassazione ex artt. 115 e 116 c.p.c., ma miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita; la Corte territoriale aveva comunque valorizzato le deposizioni testimoniali che escludevano la riferibilità dell'ordine e dell'acquisto al convenuto. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la liquidazione delle spese era avvenuta entro lo scaglione corretto e secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, trattandosi di valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione resa sul merito comporta implicitamente il rigetto delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La questione della specificità dei motivi di appello, ove assorbita dalla decisione nel merito, non integra di per sé un vizio della sentenza se il giudice d'appello ha esaminato e deciso il gravame.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La mancata definizione dell'appello nelle forme semplificate non rende viziata la sentenza di merito; la questione di inammissibilità resta assorbita dalla decisione che definisce il giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai limiti dei poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o viola la regola del prudente apprezzamento; non è consentito in cassazione contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di omessa pronuncia, ma non ricorre quando vi sia rigetto implicito della questione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato per dedurre la violazione di legge sia sulla valutazione della prova sia sulla liquidazione delle spese, ma le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se decisivo, può essere scrutinato solo come omesso esame di un fatto decisivo, vizio che nel caso non era stato dedotto.

  • d.m. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese nei limiti minimo-massimo previsti dalle tabelle è espressione di potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se coerente con lo scaglione di valore corretto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombente è tenuta, se dovuto, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'accoglimento o il rigetto dell'appello nel merito comporta normalmente il rigetto implicito delle eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione, sicché non vi è omessa pronuncia sul punto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte ritualmente, disattenda prove legali o attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto.
  • Se il ricorrente lamenta che il giudice abbia male apprezzato il contenuto della prova, la censura, ove astrattamente proponibile, deve essere ricondotta ai limiti rigorosi del vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo, non a una generica violazione dell'art. 116 c.p.c.
  • La prova della conclusione del contratto e della riferibilità delle prestazioni al preteso debitore non può essere desunta in via automatica dalla sola consegna della merce al cantiere o dall'emissione di fatture contestate, occorrendo dimostrare anche la stipulazione dell'accordo e la ricezione da parte del soggetto obbligato o di un suo rappresentante.
  • La liquidazione delle spese di lite entro i parametri tabellari del d.m. n. 55/2014, secondo uno scaglione di valore correttamente individuato, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è normalmente censurabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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