Cassazione Penale, Sentenza n. 02562/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per la mancata notifica all'imputato e al difensore di fiducia. Ha constatato la nullità della citazione per omessa notifica al difensore nominato e all'imputato e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il processo ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato e al suo difensore di fiducia. In particolare, l'imputato aveva nominato e comunicato il difensore Avv. Ugo Ledonne (con contestuale revoca dei precedenti difensori e elezione di domicilio in Rende, via Orso Corbino 18) e risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 20/03/2024. Tuttavia il decreto di citazione del 15/04/2024 è stato notificato al precedente difensore revocato (Avv. Pier Francesco Uselli) e si era tentata invano una notifica a "Francesca Rugna" in altra via diversa da quella eletta, con esito di irreperibilità; quindi la Corte di appello avrebbe omesso di tener conto della nomina e della diversa elezione di domicilio rendendo la citazione viziata da nullità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato per cui l'imputato era stato condannato; la Corte di Cassazione non entra nel merito della fattispecie sostanziale in questa decisione, essendo il motivo relativo a vizi di notifica
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Rilevata dalla difesa la violazione delle disposizioni sulla notifica degli atti processuali; la Corte ha considerato che la mancata notifica al difensore di fiducia integra una nullità rilevante ai fini della validità del processo
Richiama le regole sulle notificazioni personali all'imputato e al suo difensore; la Corte ha ritenuto che la citazione in appello non sia válida se non è stata notificata all'imputato o al difensore effettivamente nominato
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che consente determinate modalità di notifica in caso di irreperibilità; la Corte ha rilevato che la notifica eseguita al precedente difensore revocato, in luogo del difensore attualmente nominato, non può sanare la carenza di notifica al difensore di fiducia e all'imputato
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione a giudizio deve essere eseguita all'imputato e al difensore effettivamente nominato e domiciliato: la notifica a un difensore revocato è priva di efficacia e può determinare la nullità della citazione.
- La nomina del difensore e l'elezione di domicilio, se tempestivamente comunicate agli atti, vincolano l'ufficio notificante: è dovere dell'organo che dispone la citazione verificare le nomine e le elezioni di domicilio aggiornate prima di procedere alla notifica.
- Il tentativo di notifica presso soggetti o domicili diversi da quelli dichiarati dall'imputato (anche familiari con cognomi simili) non supplisce all'obbligo di notifica personale o al difensore di fiducia e può comportare l'annullamento degli atti processuali conseguenti.
- La nullità derivante da mancata notifica al difensore di fiducia e all'imputato è idonea a determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio; pertanto la difesa deve conservare e produrre prova documentale della tempestiva nomina e dell'elezione di domicilio.
- In casi simili è consigliabile che il difensore notificato invii tempestivamente al giudice e alla controparte copia della nomina e della revoca dei precedenti difensori, chiedendo la sospensione/inosservanza delle notifiche già eseguite e l'aggiornamento dei registri delle notifiche.
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