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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37341/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per la nullità della sentenza impugnata, per omessa valutazione da parte della Corte di appello dell'istanza di legittimo impedimento per ragioni di salute (difensore risultato positivo al Covid-19) trasmessa via PEC alla cancelleria il 21/01/2022 con allegato referto, che giustificava l'assenza del difensore all'udienza camerale del 24/01/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. La Corte ha ritenuto che l'istanza di legittimo impedimento fosse tempestiva (trasmissione il 21/01/2022 per udienza del 24/01/2022) e corredata da idonea certificazione di positività al Covid-19; la mancata considerazione dell'istanza da parte del collegio d'appello (poiché la documentazione è stata unita agli atti solo dopo la chiusura dell'udienza camerale e il deposito del dispositivo) ha determinato la nullità dell'udienza decisoria, posto che l'impedimento tempestivamente comunicato e adeguatamente provato costituisce causa di rinvio e il mancato rinvio configura vizio procedurale insanabile in sede d'appello.

Norme richiamate

  • art. 73 TU d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale contestata in primo grado e in appello quale fattispecie di cui all'imputazione; qui richiamata per contestare la materia del processo ma non per la decisione sulla nullità processuale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma a fondamento della doglianza di nullità: la mancata valutazione di comunicazioni processuali rilevanti per il diritto di difesa può integrare una causa di nullità quando sia violato un presidio procedurale essenziale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegato all'art. 178 nel dedurre la nullità: è implicita l'idea che l'omessa considerazione di un legittimo impedimento del difensore incida sulla regolarità del procedimento e sul diritto di difesa.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola le udienze in camera di consiglio; la Corte ha richiamato che nelle udienze camerali l'impedimento tempestivamente comunicato e debitamente provato del difensore comporta rinvio e che la decisione senza considerare tale impedimento determina nullità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020

    Norma procedurale richiamata per motivare lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; non incide sul merito della nullità, ma sul rito della trattazione in Cassazione.

Massime di principio

  • La comunicazione telematica (PEC) di un legittimo impedimento del difensore, accompagnata da idonea certificazione medica, è considerata tempestiva e rilevante per ottenere il rinvio dell'udienza, anche se l'udienza è in camera di consiglio.
  • Se la documentazione comprovante l'impedimento viene acquisita agli atti solo dopo la conclusione dell'udienza e del deposito del dispositivo, la mancata valutazione di tale documentazione può configurare nullità dell'udienza decisoria e della sentenza adottata.
  • La tempestività della comunicazione va valutata concretamente: una trasmissione il venerdì per un'udienza il lunedì successivo è generalmente considerata tempestiva.
  • La Corte territoriale, quando riceve notizie di impedimento per ragioni di salute, può e deve eventualmente disporre accertamenti medici; l'assenza di tali verifiche non legittima automaticamente la decisione senza valutare l'impedimento stesso.
  • In presenza di elementi probatori certi e tempestivi che giustifichino l'assenza del difensore, il rimedio conseguente alla mancata concessione del rinvio è l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, salvo che il vizio sia stato sanato in modo evidente nei fatti.
  • Per evitare rischi di nullità, le cancellerie devono registrare e unire tempestivamente agli atti le comunicazioni pervenute via PEC e i collegi devono verificare tali comunicazioni prima di concludere l'udienza.

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