Cassazione Penale, Sentenza n. 30240/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino (13/07/2022) contestando la motivazione relativa alla provenienza delittuosa dei beni rinvenuti nella sua abitazione e la sua responsabilità penale. Sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere la sua colpevolezza perché al momento della perquisizione (5/10/2018) egli era detenuto dal febbraio 2018 e in casa era presente un terzo, Aldo ROSA, sicché non sarebbe provata la titolarità e la provenienza dei beni. Lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e meramente rinnovativo di doglianze già affrontate in sede di appello, non consentendo una rilettura dei fatti in questa sede di legittimità. Ha altresì ritenuto manifestamente infondata la censura sulla provenienza dei beni, richiamando la prova che i beni corrispondono al provento del furto denunciato il 20/12/2017. Ha confermato che la mancata o non attendibile indicazione della provenienza da parte dell'imputato può integrare l'elemento soggettivo del reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. e ha osservato l'assenza di dichiarazioni difensive utili a confutare le emergenze istruttorie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte aderisce al consolidato orientamento per cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere provato anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, indicativa della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ove ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 (Kebe, Rv. 270120-01)
Richiamata quale precedente che conferma la possibilità di desumere la consapevolezza della provenienza illecita dalla mancata giustificazione della provenienza del bene.
Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022 (Difranco, non massimata)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma l'indirizzo interpretativo sulla prova dell'elemento soggettivo nella ricettazione tramite il comportamento del ricevente e la mancanza di spiegazioni convincenti.
Massime di principio
- La mera presenza di beni provento di furto nell'abitazione di un soggetto è elemento rilevante e, in assenza di una giustificazione credibile sulla provenienza, può integrare la responsabilità per ricettazione.
- L'assenza del proprietario al momento della perquisizione o la presenza di terzi nell'abitazione non escludono automaticamente la responsabilità del titolare dell'immobile; occorre fornire elementi probatori concreti che giustifichino la diversa titolarità o provenienza dei beni.
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio: i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente rinnovativi delle doglianze già discusse in gravame.
- La mancata resa di dichiarazioni difensive utili può essere valorizzata come indice della consapevolezza della provenienza illecita dei beni; pertanto è importante, sin dall'istruttoria, documentare e dichiarare circostanze che possano spiegare la legittima acquisizione.
- Quando si propone ricorso per cassazione, occorre formulare censure di diritto ben circostanziate; motivi aspecifici o sostanzialmente in fatto sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
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