Cassazione Penale, Sentenza n. 24253/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, perché la Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza valutare adeguatamente che non era stato dimostrato un danno apprezzabile al patrimonio comunale né una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, e senza tenere conto del regolamento comunale che consentiva l'uso di auto da parte del Sindaco per impegni istituzionali senza preventiva autorizzazione; (2) mancata assunzione di prova decisiva, per il rigetto in appello della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale volta a sentire un teste che avrebbe potuto confermare l'uso del mezzo per ragioni d'ufficio (venerdì/ lunedì); (3) violazione dell'art. 97 Cost., per non aver considerato il principio del buon andamento e l'eventuale risparmio di spesa per l'ente derivante dagli spostamenti del Sindaco.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, osservando che la Corte di appello non ha valutato in modo congruo se l'uso episodico dell'auto di servizio avesse prodotto un danno patrimoniale apprezzabile o una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, in contrasto con il principio consolidato (Sezioni Unite) secondo cui il peculato d'uso è configurabile solo se vi è danno apprezzabile o lesione funzionale. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo: il rigetto della richiesta di rinnovazione probatoria in appello non è stato adeguatamente motivato e la prova richiesta poteva essere decisiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata a diversa sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio e colmatura delle lacune motivazionali.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (secondo comma)
La fattispecie del peculato d'uso (capoverso) richiede, per la rilevanza penale, la produzione di un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi oppure una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio; l'uso episodico è penalmente irrilevante se privo di conseguenze economicamente e funzionalmente significative.
Richiamato in combinazione con l'art. 314 nel capo di imputazione; non è al centro della motivazione sostanziale, che si concentra sulla configurabilità del peculato d'uso.
art. 97 Cost.
Principio del buon andamento della pubblica amministrazione invocato dalla difesa per sostenere l'irrilevanza penale dell'uso (perché avrebbe portato a risparmio per l'ente); la Corte osserva però che il principio costituzionale non esonera dall'accertare concretamente l'assenza di danno o di lesione funzionale.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di motivi di cassazione per violazione delle norme sul procedimento; la Corte rileva che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello può essere censurata in cassazione quando emerga, dalla motivazione impugnata, una lacuna o manifesta illogicità relativa a punto decisivo che sarebbe stata presumibilmente evitata con l'assunzione della prova.
Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 (Vattani)
Decisione di riferimento che stabilisce il principio giurisprudenziale secondo cui il peculato d'uso è configurabile solo con danno apprezzabile o lesione concreta della funzionalità dell'ufficio; principio applicato dalla Corte per valutare la condotta del Sindaco.
Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009 (Caruso)
Giurisprudenza citata per distinguere la rilevanza/irrilevanza del danno patrimoniale nelle diverse ipotesi di peculato: alcune affermazioni sono riferite al peculato per appropriazione (primo comma) e non al peculato d'uso.
Altra giurisprudenza rilevante (Sez. 5 n. 37186/2019 Ciancarella; Sez. 6 n. 42836/2013 Sgroi; Sez. 1 n. 40705/2018 Capitanio; Sez. 5 n. 32379/2018 Impellizzeri)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per confermare i criteri operativi: il peculato d'uso richiede danno o lesione funzionale; e il mancato accoglimento della richiesta di prova in appello è sindacabile in cassazione solo se la motivazione dimostra lacune o illogicità rilevanti.
Massime di principio
- Per configurare il peculato d'uso (art. 314, capoverso) l'uso personale di un bene pubblico deve aver causato un danno patrimoniale apprezzabile o una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio; un uso episodico è penalmente irrilevante se privo di tali conseguenze.
- La valutazione dell'incidenza sull'ente non può limitarsi a considerazioni generiche sulla violazione del dominio dell'ente: il giudice deve accertare concretamente l'effetto economico o funzionale dell'uso.
- La sussistenza di regolamenti amministrativi che autorizzano determinati usi per esigenze istituzionali deve essere considerata nel bilanciamento probatorio e può incidere sulla valutazione della rilevanza penale.
- La mancata ammissione o rinnovazione di prove in appello è sindacabile in cassazione se dalla motivazione emergono lacune o illogicità tali da far ritenere che l'assunzione della prova avrebbe potuto evitare l'errore.
- L'invocazione di un 'vantaggio amministrativo' o di un risparmio economico occasionale non esclude automaticamente la responsabilità penale; occorre dimostrare in concreto che non vi sia stato danno o menomazione funzionale.
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