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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00156/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi avente ad oggetto crediti per trattamenti pensionistici del debitore nei confronti dell'INPS. Dopo il pignoramento e l'assegnazione delle somme pignorate in favore della creditrice procedente e dei creditori intervenuti, il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, rideterminando l'assegnazione nei limiti del quinto della pensione eccedente l'assegno sociale aumentato della metà. La creditrice procedente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma dalla decisione emerge che il nodo centrale esaminato dalla Corte è il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, perché non avevano partecipato il terzo pignorato (INPS - Gestione INPDAP) e, per quanto risulta, neppure i creditori intervenuti.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, poiché nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario e, nella controversia distributiva relativa all'ordinanza di assegnazione, lo sono anche i creditori intervenuti. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Cosenza, quale giudice di primo e unico grado, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha inoltre precisato che nel giudizio ex art. 617 c.p.c. il sindacato è solo rescindente, sicché può essere dichiarata solo l'eventuale illegittimità dell'ordinanza di assegnazione così com'era al momento dell'emissione, mentre l'eventuale nuova ordinanza spetta al giudice dell'esecuzione, che valuterà anche l'applicabilità di eventuali norme sopravvenute.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio utilizzato per contestare l'ordinanza di assegnazione; il giudizio ha natura rescindente e serve a verificare la legittimità dell'atto esecutivo impugnato.

  • artt. 543 e ss. c.p.c.

    Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva.

  • art. 375 c.p.c.

    È richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il rito camerale e per il deposito della memoria.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    È richiamato nel precedente giurisprudenziale che impone la rimessione al primo giudice quando il contraddittorio necessario non è stato integrato.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio al giudice di primo e unico grado quando il processo è viziato da difetto di contraddittorio.

  • art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973

    Il principio sul litisconsorzio necessario del terzo pignorato viene esteso anche alla riscossione coattiva mediante pignoramento presso terzi a mezzo ruolo.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive relative a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in ordine al tipo di opposizione proposta.
  • Quando l'opposizione investe un'ordinanza di assegnazione emessa in una controversia distributiva, sono litisconsorti necessari non solo il debitore e il creditore procedente, ma anche i terzi pignorati e tutti i creditori intervenuti interessati alla distribuzione.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente cassazione della decisione e rinvio al primo giudice.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il giudice può solo verificare la legittimità dell'atto impugnato alla stregua della disciplina vigente al momento della sua emissione; l'eventuale successiva rinnovazione dell'atto compete al giudice dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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