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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20433/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Nel procedimento promosso da un ente della riscossione per ottenere la dichiarazione di fallimento di una società, il Tribunale di Massa aveva declinato la competenza ritenendo attrattiva la pendenza di un precedente concordato preventivo omologato dal Tribunale di Genova e valorizzando anche profili relativi alla pretesa ineffettività della nuova sede legale. Ricevuti gli atti, il Tribunale di Genova ha a sua volta escluso la propria competenza e ha rimesso gli atti alla Corte per regolare il conflitto negativo. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava, da un lato, la tempestività del regolamento d'ufficio nel procedimento per la dichiarazione di fallimento quando il conflitto nasce in istruttoria prefallimentare; dall'altro, il criterio di individuazione del tribunale competente, alla luce della sede legale della società e dell'eventuale sede effettiva, nonché dell'incidenza di un precedente concordato preventivo omologato e poi non risolto nei termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e tempestivo il regolamento d'ufficio sollevato dal tribunale indicato come competente dopo la ricezione degli atti, purché entro il compimento dell'udienza prefallimentare e nel rispetto del contraddittorio. Nel merito della competenza, ha affermato che il criterio ex art. 9 l.f. si individua nel luogo in cui l'impresa svolge effettivamente la propria attività direttiva, amministrativa e organizzativa, con presunzione di coincidenza con la sede legale salvo prova univoca contraria; nel caso concreto, tale prova contraria non risultava, mentre il precedente concordato omologato non determinava alcuna attrazione automatica della nuova procedura di fallimento. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Massa, con rinvio del processo a tale ufficio nei termini di legge e senza provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza d'ufficio nei casi previsti, coordinato con la disciplina fallimentare per il conflitto negativo in istruttoria prefallimentare

  • art. 38 c.p.c.

    il rilievo d'ufficio dell'incompetenza deve essere coordinato con il primo contraddittorio e, nel procedimento prefallimentare, non oltre la chiusura dell'udienza

  • art. 9 l.f.

    la competenza per la dichiarazione di fallimento si radica nel luogo della sede principale dell'impresa, intesa come centro effettivo della direzione e amministrazione dell'attività, salvo prova contraria

  • art. 9-bis l.f.

    non disciplina in modo esaustivo il conflitto negativo sorto prima della dichiarazione di fallimento e non impedisce il regolamento d'ufficio oltre il termine di venti giorni, purché nel rispetto dell'udienza e del contraddittorio

  • art. 15 l.f.

    l'udienza prefallimentare rileva come momento di completamento del contraddittorio e limite temporale per il rilievo officioso

  • art. 27 d.lgs. n. 14 del 2019

    richiamato come evoluzione del criterio di competenza, orientata al centro degli interessi principali del debitore

  • Regolamento (CE) n. 1346/2000

    richiamato per la nozione eurounitaria di centro degli interessi principali del debitore

  • Regolamento (UE) 2015/848

    richiamato per confermare la nozione di COMI e il criterio del centro degli interessi principali

  • art. 3 Regolamento (UE) 2015/848

    il COMI coincide con il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi, con presunzione di coincidenza con la sede legale

  • art. 186 l.f.

    richiamato solo per escludere che la pendenza di attività conseguenti al concordato omologato comporti attrazione automatica di una nuova procedura concorsuale

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il regolamento di competenza d'ufficio può essere sollevato dal giudice indicato come competente anche oltre il termine di venti giorni, purché la questione sia proposta entro la chiusura dell'udienza prefallimentare o comunque dopo l'integrale instaurazione del contraddittorio.
  • La disciplina speciale del conflitto negativo in materia fallimentare va coordinata con le regole generali sulla competenza e non consente di estendere in via analogica il principio di unitarietà del procedimento fallimentare a una procedura concorsuale non ancora iniziata.
  • Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento, la sede principale dell'impresa coincide con il luogo in cui si svolgono effettivamente le attività direttive, amministrative e organizzative; la sede legale opera come presunzione, superabile solo da prova univoca della sua fittizietà.
  • Il mero trasferimento della sede legale, se non accompagnato da prova di una sede effettiva altrove o da elementi idonei a dimostrare il centro direttivo in altro luogo, non basta a spostare la competenza.
  • La pendenza o la precedente omologazione di un concordato preventivo non determina, di per sé, una continenza o attrazione automatica rispetto a una successiva istanza di fallimento; la nuova procedura va valutata secondo il criterio di competenza vigente al momento della domanda.
  • Debiti accertati o contestati in sede tributaria, anche se riferiti a rapporti anteriori al concordato, non impediscono autonomamente l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, che resta soggetta alle ordinarie regole di competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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