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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30234/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF relativa all'anno 2007, con il quale l'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva la notifica dell'atto; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, sostenendo che il termine di decadenza fosse quadriennale e scadesse il 31.12.2012, escludendo lo slittamento di un anno perché il contribuente non svolgeva attività professionale o imprenditoriale, non aveva partita IVA e non era tenuto alla dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, il termine per notificare l'accertamento è prorogato di un anno e che la CTR aveva errato nel negare tale proroga nonostante la mancata presentazione della dichiarazione e la stessa prospettazione dell'Ufficio basata su accertamento sintetico ex art. 38.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la proroga di un anno del termine di decadenza prevista dall'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 opera in caso di omessa dichiarazione, a prescindere dal fatto che il contribuente fosse o meno concretamente tenuto a presentarla secondo la valutazione della CTR. Ha osservato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente spiegato perché il contribuente non dovesse presentare la dichiarazione, pur essendo amministratore di diverse società, e non aveva considerato che, nella prospettazione dell'Ufficio, il contribuente era stato considerato come soggetto che aveva omesso la dichiarazione dei redditi. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell'accertamento sintetico del reddito complessivo del contribuente

  • art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    in caso di omessa dichiarazione, il termine di decadenza per notificare l'avviso di accertamento è prorogato di un anno; la proroga opera anche quando l'Ufficio proceda su una base di ricostruzione sintetica e il contribuente non abbia presentato la dichiarazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Ai fini della decadenza dal potere di accertamento, nell'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi opera la proroga di un anno del termine prevista dall'art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.
  • La proroga del termine di accertamento non viene meno solo perché il giudice di merito ritenga che il contribuente non fosse tenuto, in astratto, a presentare la dichiarazione; ciò che rileva è la mancata presentazione della dichiarazione e la conseguente maggiore difficoltà di accertamento per l'Ufficio.
  • Quando l'avviso di accertamento è costruito sulla presupposta omissione dichiarativa del contribuente, il giudice deve verificare in modo puntuale se ricorrano o meno i presupposti per applicare il regime decadenziale più lungo, senza limitarsi a un'affermazione apodittica sulla mancata soggezione all'obbligo dichiarativo.
  • L'onere di superare la prospettazione dell'Ufficio circa l'omessa dichiarazione non può essere assolto con la sola affermazione di non aver percepito redditi, se non si contesta anche il presupposto dell'applicazione della proroga di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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