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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02554/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il detenuto, cittadino tunisino irregolare sul territorio dello Stato, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento di espulsione dal territorio italiano emesso dal magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza di Trento aveva rigettato l'opposizione, rilevando che il ricorrente doveva espiare una pena inferiore a due anni di reclusione, che la condanna non riguardava delitti ostativi all'espulsione, che non risultavano legami familiari rilevanti in Italia se non un lontano cugino, e che non residuavano ulteriori margini di valutazione discrezionale. Con il ricorso per cassazione, l'interessato deduceva violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 e vizio di motivazione, contestando la legittimità dell'espulsione disposta in sede di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure non proponibili in sede di legittimità perché volte a sollecitare una diversa lettura dei fatti, oltre che manifestamente infondate e comunque riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dal Tribunale di sorveglianza. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma invocata dal ricorrente a fondamento della doglianza contro l'espulsione; la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce dei presupposti di legge ritenuti sussistenti.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena è qualificata come misura di natura amministrativa, attribuita alla competenza del giudice di sorveglianza, con funzione di misura alternativa alla detenzione e finalità deflattiva del sovraffollamento carcerario; è obbligatoria se ricorrono le condizioni di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere fondato su mere censure di fatto quando si solleciti una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza.
  • L'espulsione dello straniero detenuto in esecuzione di pena, nei casi previsti dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998, ha natura amministrativa ed è disposta dal giudice di sorveglianza come misura alternativa obbligatoria al ricorrere dei presupposti legali.
  • Quando il giudice di merito ha già accertato in modo congruo la sussistenza dei presupposti per l'espulsione e ha escluso elementi ostativi rilevanti, la censura di legittimità che ripropone le stesse questioni è manifestamente infondata e può essere dichiarata inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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