Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile locato. La società locatrice intimava convalida di sfratto e contestuale ingiunzione per canoni scaduti e non pagati. La società conduttrice si opponeva; il tribunale, rilevata l’assenza di prova scritta a sostegno dell’opposizione e la persistenza della morosità, emetteva ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., riservando le eccezioni e rimettendo la causa alla fase di merito. La conduttrice proponeva appello contro tale ordinanza sostenendo, da un lato, la violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione della dedotta risoluzione tacita del primo contratto di locazione e dell’effetto novativo di un secondo contratto; dall’altro, la violazione dell’art. 665 c.p.c. perché l’ordinanza di rilascio sarebbe stata emessa in assenza dei presupposti, dato il preteso venir meno di un valido contratto di locazione. La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 665 c.p.c.; la società soccombente ricorreva quindi per cassazione con due motivi sostanzialmente diretti a contestare l’inammissibilità dell’appello e la correttezza dell’ordinanza di rilascio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, ribadendo che l’ordinanza di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile con appello, non ha carattere irrevocabile e non produce giudicato, poiché non definisce in modo definitivo i diritti e le eccezioni delle parti, che restano devoluti alla successiva fase di merito ex art. 667 c.p.c. Eventuali omissioni o errori relativi alle domande ed eccezioni proposte nella fase sommaria o in quella di merito possono essere fatti valere solo con l’impugnazione della sentenza che conclude il giudizio di merito. La Corte ha anche precisato che il precedente evocato dalla ricorrente riguardava la diversa ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c. e non l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per dedurre che il giudice avrebbe dovuto tener conto della mancata contestazione dei fatti allegati; la Corte non accoglie la censura, reputandola comunque irrilevante rispetto al punto decisivo dell’inammissibilità dell’appello contro l’ordinanza di rilascio.
È il parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
L’ordinanza di rilascio emessa in sede sommaria non è impugnabile con appello, non è idonea al giudicato e non decide definitivamente sui diritti ed eccezioni delle parti, che restano riservati alla successiva fase di merito.
La successiva fase di merito è la sede nella quale si cristallizza il thema decidendum e nella quale possono essere fatte valere le questioni non definitivamente decise nella fase sommaria.
Norma richiamata per distinguerla dall’art. 665 c.p.c.; la possibile appellabilità riguarda il provvedimento di convalida di sfratto, non l’ordinanza di rilascio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza dei presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’ordinanza di rilascio pronunciata nel procedimento per convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c. è un provvedimento sommario non impugnabile con appello e privo di autorità di giudicato, perché non definisce in via definitiva il rapporto controverso.
- Le questioni di merito, comprese le eccezioni sollevate nella fase sommaria, devono essere riproposte e decise nella successiva fase di merito ex art. 667 c.p.c.; solo la sentenza che definisce tale fase è suscettibile di impugnazione.
- Nel valutare l’impugnabilità di provvedimenti emessi nel procedimento di sfratto occorre distinguere l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. dalla convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c., che obbedisce a un diverso regime processuale.
- La deduzione di vizi relativi ai presupposti dell’ordinanza di rilascio non consente, di per sé, di superare il divieto di appello contro tale provvedimento, salvo l’ipotesi eccezionale di un atto formalmente emesso ex art. 665 c.p.c. ma avente carattere abnorme di chiusura del processo.
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