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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30362/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando di non essere stato informato del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione perché la notifica dell'atto di fissazione dell'udienza non sarebbe stata eseguita al suo indirizzo di residenza indicato (Capo d'Orlando).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha accertato dagli atti che il ricorrente aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di fissazione dell'udienza (08/10/2022) e la notifica del decreto di rinvio (22/03/2023). Alla seconda udienza il difensore di fiducia aveva depositato la nomina e delegato il difensore d'ufficio che partecipò senza eccepire nullità. Pertanto non è sussistente la nullità denunciata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    La norma configura la causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena quando il condannato abbia già beneficiato due volte della sospensione; la Corte di merito ha ritenuto che tale causa ostativa sussistesse e che fosse ignota al giudice concedente, giustificando la revoca dei benefici.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso come presidio di nullità per mancata notificazione. La Corte però ha verificato la regolarità delle notifiche (consegna a mani proprie dai Carabinieri) e la partecipazione tramite difensore nominato e delegato, ritenendo dunque che la presunta violazione non sussistesse.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata con riferimento alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte impone il versamento salvo che non risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso non sono emersi elementi di tale natura, per cui è stata disposta la sanzione.

Massime di principio

  • La contestazione di nullità per mancata notificazione sarà valutata sul materiale documentale: una notifica personale comprovata (es. consegna a mani proprie da parte delle forze dell'ordine) è sufficiente per escludere la nullità.
  • La nomina di un difensore di fiducia e la partecipazione al processo tramite difensore delegato senza sollevare eccezioni tende a sanare eventuali difetti formali precedenti relativi alle notifiche.
  • Per ottenere l'annullamento per mancata notifica il ricorrente deve provare l'inesistenza di una notifica efficace o l'impossibilità di conoscere l'udienza: mere affermazioni non documentate sono insufficienti.
  • La presenza di una causa ostativa (es. plurime concessioni precedenti della sospensione) rilevata successivamente può legittimare la revoca dei benefici concessi in precedenza se il giudice concedente non ne era a conoscenza.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare oltre al rigetto anche l'obbligo di pagare le spese processuali e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende), salvo che ricorrano giustificazioni che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

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