Cassazione Penale, Sentenza n. 32975/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. proposta da Giuseppe Gambolati avverso il provvedimento del 25/07/2022 di rigetto della richiesta di sostituzione della quota del 40% di un immobile, già sottoposto a sequestro preventivo e poi confiscato per equivalente, con il versamento di una somma di denaro. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza diventata irrevocabile, aveva ridotto la confisca di "euro 100.000" e che tale somma doveva incidere sul valore della quota immobiliare confiscata; contesta inoltre che il giudice dell'esecuzione abbia applicato il principio della solidarietà estendendolo alla confisca per equivalente senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito, senza tener conto della divisione pro quota già operata in sede di sequestro preventivo e senza valutare l'effetto del pagamento effettuato dal ricorrente (accertamento con adesione e versamento IRPEF) sulla misura sanzionatoria della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può applicare principi di diritto diversi da quelli accolti nella sentenza definitiva e che, nella fattispecie, la Corte d'appello aveva ridotto la confisca di €100.000 tenendo conto del pagamento effettuato dal Gambolati e della natura sanzionatoria della confisca per equivalente. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio, disponendo che in sede di rinvio il giudice dell'esecuzione rivaluti le questioni alla luce della corretta ratio della sentenza definitiva, procedendo alla concreta verifica dei beni oggetto di sequestro/confisca e tenendo conto della ripartizione pro quota e dei versamenti rilevanti per la determinazione dell'importo da confiscare.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale procedura dell'opposizione all'esecuzione; il giudice dell'esecuzione è chiamato a valutare l'opposizione, ma non può discostarsi dalla portata giuridica del giudicato definitivo.
Norma che individua i reati fiscali contestati; dalla condanna per tali reati deriva l'accertamento del profitto e l'adozione della confisca per equivalente.
Norma che disciplina la confisca per equivalente: la Corte ha richiamato la natura sanzionatoria di tale confisca e l'obbligo di proporzionalità rispetto al profitto e alla partecipazione di ciascun concorrente.
Articolo richiamato nel motivo di doglianza; nella pronuncia è stato considerato nel contesto delle regole sulla responsabilità e sulla eventuale applicazione del principio solidaristico, con rilievo che la sentenza di merito ha già definito la ripartizione.
Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021 (Russo)
Giurisprudenza interpretata come affermante che la confisca per equivalente, avendo natura sanzionatoria, deve essere commisurata al grado di partecipazione del singolo al profitto e, se possibile, suddivisa pro quota; la confisca integrale verso ciascun concorrente è ammissibile solo se non è possibile individuare le quote.
Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022 (Primitivo)
Giurisprudenza che precisa i limiti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: la misura cautelare può essere applicata anche per l'intero profitto ma senza duplicazioni e rispettando la solidarietà interna solo se non è possibile individuare le quote dei singoli.
Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 (Fiasia Impianti)
Giurisprudenza che sottolinea il principio per cui l'espropriazione non può essere duplicata né eccedere l'ammontare complessivo del profitto confiscabile.
Massime di principio
- La sentenza di merito definitiva vincola la fase esecutiva: il giudice dell'esecuzione non può applicare principi di diritto non adottati dal giudicato.
- La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e deve essere commisurata alla quota di profitto imputabile a ciascun concorrente; se è possibile individuare le quote, va operata una ripartizione pro quota.
- I pagamenti effettuati dal condannato (anche se relativi ad imposte diverse) possono incidere sulla misura della confisca per equivalente se la sentenza di merito ne ha riconosciuto l'effetto sanzionatorio e la riduzione.
- Se in fase di sequestro preventivo è stata già effettuata una divisione pro quota dei beni, l'esecuzione della confisca deve tenere conto di tale ripartizione e non può determinare una duplicazione dell'ablazione patrimoniale.
- Anche ove si applichi il principio della solidarietà tra concorrenti, l'espropriazione non può eccedere l'ammontare complessivo del profitto: va evitata qualsiasi duplicazione che porti a confiscare oltre il profitto accertato.
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