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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07959/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione impugnata, che aveva mantenuto l'assoluzione per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati contestati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in relazione a un fatto qualificato come reato previsto dagli artt. 477 e 482 c.p. L'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 195 c.p.p., lamentando la mancata escussione dell'agente di polizia giudiziaria Tuzzolino. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando, da un lato, che il divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. non opera quando l'ufficiale o agente riferisce attività di indagine svolte da altri appartenenti alla polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo; dall'altro lato, che la difesa si era già opposta all'audizione del teste di P.G. di cui poi lamentava la mancata escussione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come base della confermata assoluzione per particolare tenuità del fatto

  • art. 477 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nella contestazione originaria, in concorso con l'art. 482 c.p.

  • art. 482 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nella contestazione originaria, in concorso con l'art. 477 c.p.

  • art. 195 c.p.p.

    il divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di P.G. non si applica quando il verbalizzante riferisca attività svolte da altri appartenenti alla P.G. nello stesso contesto investigativo

  • art. 195, comma 4, c.p.p.

    la sua violazione è stata esclusa perché la prova richiesta rientrava nell'eccezione relativa ad attività di indagine svolte nel medesimo contesto investigativo

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma di euro 3.000 a carico del ricorrente a titolo conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non opera quando il verbalizzante riferisce su attività di indagine svolte da altri appartenenti alla polizia giudiziaria nell'ambito del medesimo contesto investigativo.
  • La censura sulla mancata escussione di un testimone è manifestamente infondata se la difesa aveva in precedenza avuto una condotta processuale incompatibile, opponendosi all'audizione del medesimo teste.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., una volta confermata nei gradi di merito, non viene incisa da una doglianza di legge processuale che risulti infondata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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