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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00185/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società mutuante in base a un contratto di mutuo stipulato da una debitrice per ripianare una pregressa esposizione. In primo grado l'opposizione dei debitori era stata accolta solo in parte, con rideterminazione del saldo dovuto. La Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame degli opponenti e ha dichiarato nullo il mutuo per difetto di causa, ritenendo che l'operazione non avesse finalità di nuovo finanziamento ma servisse solo a costituire una nuova garanzia del debito pregresso, per di più assistita da fideiussione di un terzo. Ha inoltre affrontato la domanda della creditrice di rideterminazione del saldo, applicando il principio del saldo zero per mancata produzione integrale degli estratti conto e non ritenendo sufficiente il prospetto interno elaborato con software bancario. La ricorrente ha dedotto sei motivi: nullità/erronea qualificazione del mutuo alla luce degli artt. 1813, 1814, 1418, 1425, 1344 e 1231 c.c.; violazione dell'art. 183 c.p.c. sulla portata del decreto ingiuntivo; violazione degli artt. 112, 166 e 183 c.p.c. per l'asserita inammissibilità della domanda dei debitori sul saldo; vizio motivazionale e omessa domanda riconvenzionale; omessa pronuncia sul riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.; violazione dell'art. 1832 c.c. sulla prova del saldo di conto corrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che il mutuo solutorio è valido quando la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito in conto corrente, anche se poi immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni verso la banca; tale destinazione è frutto di atti dispositivi distinti e non incide sulla validità del contratto. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il quinto motivo; il terzo, il quarto e il sesto sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la nullità del mutuo; la Corte, alla luce del principio delle Sezioni Unite, conferma la validità del mutuo in cui la somma sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario

  • art. 1814 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di restituzione del mutuo

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità; la Corte esclude la nullità del mutuo solutorio quando vi sia disponibilità giuridica della somma

  • art. 1425 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel dedurre la nullità del contratto

  • art. 1344 c.c.

    richiamato per sostenere la illiceità/elusione della causa; la Corte non accoglie tale impostazione

  • art. 1231 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; non è accolto il rilievo di novazione/alterazione della fattispecie

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nei motivi secondo e terzo; il secondo è assorbito, il terzo è dichiarato inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia; il motivo è assorbito o inammissibile a seconda della censura

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, dichiarato inammissibile

  • art. 1988 c.c.

    richiamato in relazione all'asserito riconoscimento di debito; il motivo è assorbito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; il motivo relativo è assorbito/inammissibile nelle censure non accolte

  • art. 1832 c.c.

    richiamato per contestare la prova del saldo di conto corrente; la censura è dichiarata inammissibile perché attinente alla valutazione di fatto

  • Cass., Sez. U, 5/03/2025, n. 5841

    "il contratto di mutuo \"solutorio\", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante"

    principio decisivo applicato dalla Corte per affermare la validità del mutuo solutorio e cassare la declaratoria di nullità

  • Cass., Sez. VI-III, 14/02/2014, n. 3437

    richiamata per affermare che la Cassazione può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata nel motivo

  • Cass., Sez. U, n. 24172/2025

    richiamata per ribadire che una dedotta preclusione processuale avrebbe dovuto essere fatta valere con appello incidentale, altrimenti si forma giudicato

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato anche in relazione alla qualificazione della costituzione della banca come domanda riconvenzionale, ma la relativa censura è stata giudicata inammissibile

Massime di principio

  • Il mutuo solutorio è valido quando la somma mutuata, pur non consegnata materialmente, sia messa a disposizione giuridica del mutuatario mediante accredito sul conto corrente; l'immediato impiego della somma per estinguere pregresse esposizioni verso il mutuante non incide sulla validità del contratto, perché tale destinazione deriva da atti dispositivi distinti dalla fattispecie di mutuo.
  • Nell'impugnazione per cassazione, la Corte può accogliere il ricorso anche sulla base di una diversa ragione giuridica, purché i fatti accertati rimangano immutati.
  • Le censure che investono la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove documentali sono inammissibili in sede di legittimità quando mirano a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • Le preclusioni processuali che non siano state fatte valere nei gradi di merito con gli strumenti impugnatori appropriati non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, pena la formazione del giudicato interno.
  • Quando la domanda sia qualificata dal giudice di merito come domanda riconvenzionale sulla base del contenuto degli atti difensivi, la censura che mira a contestare tale lettura è inammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProveConto corrente
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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