Cassazione Penale, Ordinanza n. 25856/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per reati connessi a un sinistro stradale. La difesa ha riproposto censure già esaminate e disattese in appello, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle emergenze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e che mirassero, inammissibilmente, a una rivalutazione del compendio probatorio estranea al giudizio di legittimità. Nel merito, la Corte territoriale aveva ricostruito il sinistro valorizzando le dichiarazioni convergenti di due testimoni, da cui risultava che l'imputato si era allontanato dal luogo dell'incidente e vi era tornato solo dopo essere stato inseguito e invitato a farlo da uno dei presenti. La Corte ha ribadito che, in caso di incidente con danno alle persone, l'obbligo di fermarsi è adempiuto solo con una sosta concreta ed effettiva, idonea a consentire la percezione dell'accaduto, la prestazione di assistenza e l'identificazione; inoltre, il reato di fuga ex art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo, integrato dalla violazione dell'obbligo di fermarsi in presenza di un sinistro percepito e riconducibile al proprio comportamento, con dolo desumibile dalla consapevolezza del sinistro e della sua potenziale lesività.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano non deducibili in sede di legittimità, perché reiterativi di censure già disattese e finalizzati a una rivalutazione delle prove. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, cod. strada
Configura un reato omissivo di pericolo: è integrato dalla mancata fermata in presenza di un incidente percepito e riconducibile al comportamento del conducente, senza necessità di accertare un effettivo danno alle persone.
art. 189, comma 7, cod. strada
Tutela non solo la prestazione materiale di soccorso, ma anche l'adempimento del dovere solidaristico di chi abbia causato l'evento lesivo; l'omissione si consuma quando il conducente si allontana senza verificare le condizioni della persona coinvolta e senza attivarsi per aiutarla.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
La Corte richiama la disciplina dell'obbligo di fermata e soccorso in occasione di incidente stradale, distinguendo il profilo della fuga da quello del dovere di assistenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- È inammissibile il ricorso che miri a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura delle emergenze istruttorie, poiché il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
- In tema di incidente stradale con persone lese, l'obbligo di fermarsi è adempiuto solo mediante una sosta concreta ed effettiva che consenta al conducente di percepire l'accaduto, prestare assistenza ed essere identificato.
- Il reato di fuga previsto dal codice della strada ha natura omissiva di pericolo e si perfeziona con la violazione dell'obbligo di fermarsi quando il sinistro sia percepito e riconducibile alla condotta del conducente; non è necessario l'accertamento di lesioni effettive.
- Ai fini del dolo del reato di fuga è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua potenziale idoneità lesiva, non essendo necessaria la certezza della presenza di lesioni alla persona.
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