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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26733/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la responsabilità di due imputati per concorso in una rapina aggravata con lesioni, ritenendo provato che avessero aggredito la persona offesa, sottraendole uno zaino contenente il portafoglio con denaro e uno striscione di una società calcistica. Uno dei ricorsi sosteneva che le dichiarazioni ricognitive della persona offesa non fossero adeguatamente corroborate da elementi esterni, e che le immagini di videosorveglianza collocassero l'imputato in un momento precedente all'aggressione, senza valenza confermativa. L'altro ricorso deduceva che le dichiarazioni della persona offesa fossero insufficienti a identificare l'imputato come autore dell'aggressione, anche perché non avrebbe indossato l'indumento descritto dall'offeso; si lamentava inoltre l'assenza di riscontri nella testimonianza di un terzo e, in generale, la mancata dimostrazione di un apporto causale del ricorrente alla rapina. Entrambi i ricorsi chiedevano, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio e della tenuta delle identificazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a una diversa valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, giudicata logica e coerente con le emergenze processuali: per il primo imputato, l'individuazione fotografica, pur non assoluta, era stata corroborata dalle immagini che lo ritraevano prima e dopo la rapina, anche in fuga con la sacca sottratta; per il secondo, il riconoscimento della persona offesa e i riscontri video sul suo recarsi al luogo del fatto con una bottiglia in mano erano ritenuti sufficienti, mentre l'errore sul particolare dell'indumento indossato non scalfiva la tenuta dell'accertamento, potendo dipendere dalla confusione dei segmenti temporali dell'aggressione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, c.p.

    Richiamato dai ricorrenti quale norma incriminatrice della rapina aggravata contestata; la Corte non entra nel merito della qualificazione, poiché ritiene le censure inammissibili in quanto volte alla rivalutazione della prova.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle lesioni contestate; anche su questo profilo la Corte non sviluppa una verifica autonoma del fatto, limitandosi a reputare inammissibili le doglianze.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto il pretesto di dedurre violazione di legge o vizio di motivazione, quando la censura miri in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, sebbene da sole possono richiedere riscontri, possono essere validamente corroborate da elementi esterni come immagini di videosorveglianza o altri dati oggettivi, purché la motivazione del giudice di merito dia conto in modo logico della loro capacità confermativa.
  • Un riconoscimento non è infirmato da una difformità su un dettaglio secondario, se il giudice di merito spiega in modo non illogico perché tale discrasia non incida sull'attendibilità complessiva dell'identificazione, specie quando esistano ulteriori riscontri oggettivi.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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