Cassazione Penale, Ordinanza n. 29049/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per emissione di fatture per operazioni inesistenti e per un tentativo di truffa, proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto ex art. 8 d.lgs. 74/2000 e all'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che le fatture non fossero riconducibili a operazioni oggettivamente inesistenti e che egli non avesse il dolo richiesto, ma fosse un mero prestanome. Con il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando una valutazione eccessivamente negativa del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio e del merito, già congruamente esaminato dal giudice di appello, senza individuare specifici travisamenti o vizi logici rilevanti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non ammissibile perché sostanzialmente reiterativo di censure già disattese in appello e diretto a ottenere una diversa lettura delle prove, mentre la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato plurimi indizi della fittizietà di 12 fatture per quasi mezzo milione di euro e della riferibilità all'imputato di un ruolo non meramente apparente ma effettivo nella società emittente. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sulla gravità dei fatti, sulla capacità criminale desunta anche dal tentativo di ottenere il pagamento delle fatture tramite l'avvicendamento nella società destinataria, sui precedenti penali e sulla mancanza di elementi positivi specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La fattispecie riguarda l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte valorizza gli indizi che comprovano la fittizietà delle operazioni e la consapevolezza dell'agente.
La sentenza impugnata includeva anche una contestazione di tentata truffa; nel testo della decisione di legittimità questa imputazione è richiamata solo come parte del capo di condanna, senza specifiche statuizioni autonome.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la gravità dei fatti, la capacità criminale, i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi non consentano una valutazione favorevole.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una rivalutazione del materiale probatorio o a una diversa lettura delle fonti di prova, se la motivazione della sentenza di merito è logica, completa e specificamente aderente agli elementi valorizzati.
- Quando la decisione di merito individua plurimi indizi convergenti della fittizietà delle operazioni fatturate, la deduzione difensiva sulla insussistenza del fatto non può essere accolta se si limita a contrapporre una diversa ricostruzione senza indicare specifici travisamenti.
- Ai fini del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, può essere valorizzato un complesso di indicatori fattuali quali l'assenza di rapporti commerciali pregressi, la concentrazione temporale delle fatture, l'anomalia dei soggetti coinvolti nei trasporti e l'assenza di coerenti adempimenti fiscali.
- L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla complessiva gestione della società emittente e da dati che escludano la mera interposizione fittizia del soggetto agente, quando il giudice di merito motivi in modo analitico sul ruolo effettivo dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato su una motivazione non illogica che richiami gravità del fatto, precedenti penali, capacità criminale e mancanza di elementi positivi specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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