Cassazione Civile, Ordinanza n. 18310/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un processo presupposto, a sua volta articolato in una fase di cognizione e in una fase esecutiva (cd. ? "Pinto su Pinto"). In appello la domanda era stata accolta solo parzialmente, con liquidazione di euro 1.200 in favore di uno dei ricorrenti ed euro 800 ciascuno in favore degli altri due. I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Perugia con un unico motivo, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente incluso nel periodo di durata ragionevole del processo anche il lasso di 6 mesi e 5 giorni previsto dall'art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89/2001 per il pagamento dell'indennizzo da parte del Ministero. Secondo i ricorrenti, tale intervallo non costituiva tempo del processo e quindi non doveva essere computato ai fini della verifica della ragionevole durata. La censura è stata formulata come violazione degli artt. 2 e 2-bis l. n. 89/2001, dell'art. 6 par. 1 CEDU e degli artt. 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione, la sequenza cognizione-esecuzione è unitaria ma il tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non integra tempo del processo e non va computato nella durata della sequenza ai fini della ragionevole durata. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la fase esecutiva può seguire la cognizione senza un termine fisso di inizio, ma il periodo intermedio non è imputabile alla durata processuale; ha inoltre distinto l'espropriazione forzata, soggetta al termine dilatorio dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997, dal giudizio di ottemperanza. Ritenendo errato il computo effettuato dalla Corte d'appello di Perugia, la Cassazione ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit ?
Norme richiamate
art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89/2001
Il termine di 6 mesi e 5 giorni per il pagamento dell'indennizzo non è tempo del processo e non deve essere computato nella durata ragionevole della sequenza cognitivo-esecutiva.
Richiamato come norma violata nel motivo, in relazione alla tutela per irragionevole durata del processo.
Richiamato come parametro della censura sulla durata ragionevole e sul calcolo del periodo rilevante.
art. 6, par. 1 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale sulla ragionevole durata del processo.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a tutela della ragionevole durata del processo.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale di conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi convenzionali.
art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997
Nel solo caso dell'espropriazione forzata, il creditore deve rispettare il termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo esecutivo prima di iniziare l'esecuzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata, la fase di cognizione e quella esecutiva vanno considerate come una sequenza unitaria ai fini del giudizio sulla durata complessiva, ma il periodo tra la definitivit ? della prima fase e l'avvio della seconda non va computato come tempo del processo.
- La mancanza di un termine rigido per l'inizio della fase esecutiva non consente di includere automaticamente nel tempo processuale il periodo intermedio di attesa, che resta estraneo alla durata del procedimento.
- Il termine dilatorio previsto per l'inizio dell'espropriazione forzata incide solo sulla concreta attivazione dell'esecuzione e non muta il criterio di esclusione dal computo del periodo antecedente all'avvio della fase esecutiva.
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