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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20614/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revoca del decreto di unificazione di pene concorrenti del 6 novembre 2020, sostenendo che tale provvedimento violasse l'intangibilità del giudicato già formato sull'ordinanza della Corte di appello di Roma del 2 novembre 2017 e sul conseguente decreto di cumulo del 6 agosto 2018. In particolare, si contestava l'inclusione, nel decreto del 2020, della pena relativa al reato previsto dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso tra il 2009 e il 2010), perché tale inserimento sarebbe incompatibile con la precedente unificazione e con la definitiva statuizione formatasi sul provvedimento di cumulo antecedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il decreto di cumulo del 6 novembre 2020: la nuova condanna per il reato di cui all'art. 74 T.U. ha costituito un ulteriore titolo esecutivo che doveva essere cumulato con la frazione di pena relativa al precedente titolo, determinando i presupposti del cumulo in base alla data di commissione dei reati. È stato inoltre affermato che il provvedimento di cumulo adottato ex art. 663 cod. proc. pen. ha natura amministrativa, è suscettibile di revoca o aggiornamento e non è definitivo salvo che non si sia formato giudicato su una pronuncia del giudice dell'esecuzione; ne consegue che il decreto del 2020 non ha violato il giudicato formatosi sull'ordinanza del 2 novembre 2017. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    La norma identifica il reato cui si riferisce la nuova condanna; la pena derivante da tale titolo esecutivo deve essere cumulata con le altre in relazione alla data di commissione dei reati.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Il provvedimento di cumulo di pene previsto dall'art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa, è modificabile o revocabile per aggiornare la posizione esecutiva del condannato e non diventa definitivo se non quando su di esso si sia formato giudicato per pronuncia del giudice dell'esecuzione.

  • Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione (riportato in motivazione)

    La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m.

    Si stabilisce che il cumulo va determinato con riferimento al momento della commissione dei reati; le date di irrevocabilità o di esecuzione non possono incidere sulla determinazione del cumulo e la posizione detentiva non deve subire effetti dovuti a eventi casuali o ritardi amministrativi.

Massime di principio

  • Il cumulo delle pene si determina con riferimento alla data di commissione dei reati: una nuova condanna successiva va cumulata con le pene precedenti per la parte che residua alla data della commissione del nuovo reato.
  • Il decreto di unificazione/cumulo emesso dal Procuratore Generale (o dall'ufficio requirente) ha natura amministrativa e può essere revocato o aggiornato; non acquista carattere definitivo salvo che non intervenga una pronuncia del giudice dell'esecuzione su cui si sia formato giudicato.
  • La formazione del giudicato su una ordinanza del giudice dell'esecuzione può rendere definitivo il cumulo solo se il giudice si è espresso specificamente sul provvedimento di cumulo; altrimenti il cumulo amministrativo può essere integrato da nuovi titoli esecutivi.
  • La posizione detentiva del condannato non deve dipendere da casuali differenze temporali tra irrevocabilità o esecuzione delle sentenze: ritardi o anticipi nell'esecuzione non giustificano l'esclusione del cumulo.
  • In presenza di nuovi titoli esecutivi successivi a un precedente decreto di cumulo, è necessario verificarne l'incidenza sul calcolo della pena residua e procedere, se necessario, ad un nuovo provvedimento di cumulo per aggiornare la posizione esecutiva del condannato.

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