Cassazione Penale, Ordinanza n. 01165/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato, resta quindi ferma; il ricorso non ha inciso sulla decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, riformando solo in punto di pena la decisione del G.u.p. del Tribunale di Ravenna, aveva confermato la responsabilità per i reati ascritti. L'unico motivo dedotto lamentava una carenza di motivazione per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati indicati ai capi 23 e 24, assumendo che essi dovessero essere previamente riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo delle necessarie ragioni di diritto e dei dati fattuali a sostegno, quindi non scrutinabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato dal ricorrente quale possibile base per la riqualificazione dei capi di imputazione al fine di sostenere l'intervenuta prescrizione; la Corte non entra nel merito della questione per difetto di specificità del motivo.
il motivo di ricorso deve esporre in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura; deduzioni generiche non sono ammissibili in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente allegare genericamente una carenza di motivazione o una diversa qualificazione giuridica, ma occorre indicare con precisione i presupposti di fatto e di diritto della censura.
- La doglianza volta a far valere la prescrizione di un reato, fondata sulla pretesa riqualificazione del fatto, è inammissibile se non spiega in modo puntuale perché la riqualificazione sia dovuta e quali effetti concreti produca sul termine prescrizionale.
- Quando il motivo di ricorso è manifestamente generico o privo dei necessari supporti argomentativi, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito della questione dedotta.
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