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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28560/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 09/12/2024 del G.i.p. di Lecce che aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato la sua istanza di dissequestro e restituzione dell'oro oggetto del contratto "Conto Tesoro" con E.G.M. s.p.a., o in subordine del relativo controvalore in danaro. La Basili sosteneva di essere proprietaria dei metalli, di aver agito in buona fede, che il contratto di "Conto Tesoro" era valido ed efficace e che la mancata individuazione di oro specificamente destinato al prodotto non poteva precludere la restituzione o il riconoscimento del controvalore. Denunciava inoltre vizio di motivazione e mancata considerazione dei motivi d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a decisioni precedenti (in particolare provvedimento del 24/11/2023) e che la difesa non avesse confutato i profili di preclusione indicati dal G.i.p. e dal Tribunale. Inoltre, la Corte ha condiviso la valutazione che, nelle concrete condizioni (autorizzazione alla vendita dell'oro da parte dell'amministratore giudiziario e versamento del ricavato al F.U.G., mancato reperimento di oro identificato per il "Conto Tesoro"), la ricorrente poteva vantare al più un diritto di credito da far valere nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 ss., art. 57 e segg.). Ha quindi condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale quale base normativa per la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare; la Corte ne accetta l'impiego per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Citato in dottrina e giurisprudenza sul carattere strutturale dell'appello cautelare: l'impugnazione deve indicare i punti di censura con sufficiente specificità.

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    artt. 52 e ss.; art. 57; art. 58; art. 56

    La Corte conferma che, nei confronti dei terzi di buona fede, il rimedio è prevalentemente la verifica del credito nella procedura prevista dagli artt. 52 e ss. e art. 57 (domanda di ammissione del credito e udienza di verifica); il terzo, anche se titolare della proprietà, può divenire creditore ammesso nello stato passivo e non ottenere necessariamente la restituzione immediata dei beni sequestrati.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato per dichiarare applicabili le disposizioni del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) alla materia del sequestro nel procedimento penale in esame.

Massime di principio

  • Se una precedente decisione ha già esaminato e respinto le stesse istanze senza elementi nuovi, l'appello che le ripropone è inammissibile per preclusione: l'impugnazione deve esporre elementi di novità o motivi specifici.
  • La buona fede del terzo non garantisce automaticamente la restituzione immediata dei beni sequestrati quando, nelle vicende processuali, i beni siano stati venduti e il ricavato versato al Fondo Unico Giustizia: il terzo può avere al più un diritto di credito da far valere nella procedura concorsuale prevista dal d.lgs. 159/2011.
  • Negli incidenti cautelari reali l'appello deve mirare a un risultato concreto e immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante; se l'atto impugnato non può determinare tale risultato (p.es. perché l'unico soggetto legittimato ad accogliere la richiesta è l'amministratore giudiziario), l'appello rischia di essere inammissibile.
  • Quando il contratto attribuisce facoltà esercitabili solo nei confronti dell'amministratore giudiziario o previa autorizzazione del giudice delegato, il terzo deve rivolgersi a quei rimedi (istanza all'amministratore, verifica del credito) piuttosto che pretendere un immediato dissequestro.
  • In sede di impugnazione cautelare è essenziale confutare esplicitamente le ragioni processuali di inammissibilità (preclusione, mancanza di interesse concreto) e indicare con specificità i punti della decisione che si contesta; argomentazioni meramente ripropositive o generiche sono inefficaci.

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