Cassazione Penale, Sentenza n. 16826/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: 1) motivo processuale: deposizione fuori termine delle conclusioni del Procuratore generale nel giudizio d'appello cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137, con notifica al difensore solo quattro giorni prima dell'udienza, così impedendo alla difesa di conoscere e reagire alle conclusioni del PG; 2) motivo di merito: vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (da ritenere equivalenti alla recidiva contestata), invocate per la vetustà e le caratteristiche artigianali dell'arma rinvenuta e per l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, nel giudizio cartolare d'appello disciplinato dall'art. 23-bis, la partecipazione del Procuratore generale sia solo eventuale e il deposito tardivo delle sue conclusioni non integri di per sé nullità: il giudice d'appello può non prenderle in considerazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché il ricorso non ha confutato le ragioni della decisione di merito (prove sulla funzionalità dell'arma e scarsa credibilità della spiegazione sulla provenienza); pertanto il diniego delle attenuanti è stato confermato. Di conseguenza è stata confermata la condanna di primo e secondo grado (Tribunale Napoli 14/06/2019: 5 anni di reclusione e 1.400 euro di multa per detenzione illegale di arma e ricettazione; conferma in Corte d'Appello 05/04/2023). Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. è disposta la condanna del ricorrente alle spese per il ricorso.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (giudizio cartolare d'appello emergenziale)
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disciplina il rito cartolare d'appello; la partecipazione del Procuratore generale è considerata eventuale e la mancata o tardiva formulazione delle sue conclusioni non costituisce automaticamente nullità secondo l'indirizzo seguito dalla Corte.
art. 598-bis cod. proc. pen. (richiamo alla disciplina attuale del rito)
art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Il rito cartolare d'appello è oggi disciplinato anche da questa norma; la Corte richiama la normativa che regola il procedimento d'appello in forma scritta.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma generale sulle nullità: la giurisprudenza è divisa se ricavare da qui una nullità per il deposito tardivo delle conclusioni del PG; la Corte nel caso ha ritenuto che non sia applicabile automaticamente alla disciplina del giudizio cartolare salvo specifico pregiudizio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di censura in cassazione: il ricorso è descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disposizioni di attuazione, ossia restrizioni sulla forma della impugnazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso in caso di rigetto, norma applicata per condannare il ricorrente alle spese di cassazione.
legge sulle armi (L. 18 aprile 1975, n. 110, e richiamo artt. 10 e 14 L. 14 ottobre 1974 n. 497)
art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110; artt. 10 e 14 L. 14/10/1974 n.497
Norme incriminatrici relative alla detenzione e alla matricola abrasa dell'arma: la sentenza di merito ha ritenuto provata la detenzione di una pistola semiautomatica con matricola abrasa.
Norma penale sulla ricettazione: applicata a carico dell'imputato per l'arma rinvenuta.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cartolare ai sensi dell'art. 23-bis la mancata o tardiva presentazione delle conclusioni del Procuratore generale non produce automaticamente una nullità: il giudice può limitarsi a non prenderle in considerazione.
- Per ottenere l'annullamento per nullità derivante da deposito tardivo delle conclusioni del PG in mancanza di una norma speciale, è generalmente necessario dimostrare un pregiudizio concreto alla difesa (ad es. complessità delle questioni che avrebbe richiesto più tempo per la replica); senza tale dimostrazione la censura tende a essere respinta.
- Esiste giurisprudenza minoritaria che ritiene invece configurabile una nullità a regime intermedio ex art. 178 c.1 lett. b/c quando la tardività incide sulla sequenza procedimentale e sull'esercizio delle facoltà difensive; perciò la strategia difensiva può consistere nel segnalare immediatamente l'illegittimità e spiegare il pregiudizio subito.
- In cassazione i motivi di merito (es. mancato riconoscimento delle attenuanti) devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con le ragioni della decisione impugnata: affermazioni generiche o non confutative della motivazione di merito sono inammissibili.
- Se l'arma è provata come funzionante e le spiegazioni del possessore sulla provenienza risultano non credibili, è difficile ottenere attenuanti basate su vetustà o usura; la difesa deve quindi produrre o chiedere accertamenti tecnici che smentiscano la valutazione della pericolosità o la funzionalità dell'arma.
- Tattica difensiva consigliata: in caso di deposito tardivo delle conclusioni del PG, eccepire tempestivamente il vizio in sede di appello indicando il pregiudizio specifico, e in cassazione documentare puntualmente dove la motivazione di merito sarebbe errata o insufficiente per evitare l'inammissibilità per aspecificità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →