Cassazione Penale, Sentenza n. 21894/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso fondato su tre censure: 1) violazione di legge e vizio motivazionale rispetto alla valutazione della gravità indiziaria sul reato associativo, sostenendo che il Tribunale avrebbe dedotto l'esistenza del sodalizio dalla mera pluralità di delitti di spaccio senza ricostruire struttura, pactum sceleris o elementi specifici a carico dell'indagato e senza confutare adeguatamente le letture difensive; 2) violazione di legge per mancata riqualificazione in favore dell'imputato ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, per avere trattato la prova come sola 'droga parlata' priva di riscontri materiali; 3) violazione di legge e vizio motivazionale circa le esigenze cautelari, sostenendo che il compendio indiziario giustificava l'applicazione di una misura meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudizi del Tribunale del riesame fossero coerenti e adeguatamente motivati, avendo questi richiamato intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori (in particolare le emergenze rese dal collaboratore Camarota e dal collaboratore Russo), servizi di osservazione e sequestri per fondare la gravità indiziaria e l'esistenza di un ruolo specifico dell'imputato (tra cui funzioni di custodia dello stupefacente, riscossione di crediti e disponibilità a usare violenza). La Corte ha sottolineato i limiti del controllo di legittimità in materia di misure cautelari, che non permette la revisione del materiale probatorio o una diversa valutazione dei fatti se non per vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione. Quanto all'esigenza cautelare, la Corte ha confermato che, alla luce della giurisprudenza, il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale ma non richiede la previsione di una specifica occasione prossima; la personalità dell'indagato, le modalità delle condotte e gli elementi indiziari concreti hanno giustificato la conferma della misura custodiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base procedurale per il provvedimento del tribunale del riesame che ha riesaminato l'ordinanza del GIP; consente al tribunale di riesame di valutare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
art. 74, comma 6, DPR 309/1990
Norma sulla possibile riqualificazione delle condotte relative agli stupefacenti; la difesa invocava una applicazione in favore dell'imputato per asserita mancanza di riscontri materiali, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non prova che negli atti non vi fossero riscontri oggettivi come sequestri e arresti
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione; la Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata che richiede pericolo concreto e attuale, valutato in termini prognostici sulla base della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto e del contesto, senza necessità di prevedere una specifica occasione prossima
legge 16 aprile 2015, n. 47
Norma modificativa dell'art. 274 cod. proc. pen. che ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; citata dalla Corte per inquadrare il criterio di valutazione delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato a profili di legittimità e a manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per contestare la gravità indiziaria relativa a reati associativi è insufficiente prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio: la censura deve evidenziare specifici vizi di diritto o di illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito.
- L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere ricavata da un insieme convergente di elementi quali intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri e servizi di osservazione; non è necessario un elemento unico e isolabile se il quadro indiziario è coerente.
- La semplice presenza di "droga parlata" (intercettazioni senza riscontri) può incidere sulla qualificazione del fatto solo se manca qualsiasi riscontro oggettivo; quando ci sono sequestri, fermi o dichiarazioni che si intersecano, la riqualificazione in favore dell'imputato è difficilmente sostenibile.
- In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione deve essere valutato in termini prognostici: deve essere concreto e attuale ma non richiede la dimostrazione di una specifica occasione prossima; personalità dell'imputato, modus operandi e contesto sociale possono legittimare misure più afflittive.
- Le affermazioni difensive tratte da soggetti coinvolti o da documentazione generica hanno scarso valore se non corroborate da elementi indipendenti; il giudice può ritenere inattendibili fonti che risultino parziali o insufficientemente riscontrate.
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